Le novità del Decreto Legge Collegato alla Finanziaria 2016

LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017
DL n. 193/2016
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge c.d. Collegato alla Finanziaria 2017, contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale”. In particolare il Decreto prevede:
 la soppressione di Equitalia a decorrere dall’1.7.2017;
 l’introduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;
 l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
 la proroga all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;
 la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”;
 la definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione (di cui si rimanda alle nostre circolari);
 la riapertura fino al 31.7.2017 della voluntary discoslure.

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016, n. 249, è entrato in vigore dal 24.10.2016, il DL n.193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, le novità fiscali possono essere così sintetizzate.
SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2
A decorrere dall’1.7.2017:
 è prevista la soppressione di Equitalia;
 l’attività di riscossione è affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
È differito al 31.5.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa.

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1
Con la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
A tal riguardo si segnala che nel corso dell’iter di conversione del DL 193/2016 sembrerebbe che venga stabilito che solo la prima comunicazione dei dati delle fatture (ma non delle liquidazioni) avrà carattere semestrale, essendo prevista come prima scadenza quella del 25 luglio 2017.
Viene meno, dunque, per il primo invio, l’unicità dell’adempimento (la contestuale comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni), i termini di presentazione del nuovo “spesometro” saranno: il 25 luglio 2017 (per il primo semestre 2017); il 30 novembre 2017 (per il terzo trimestre 2017); il 28 febbraio 2018 (per l’ultimo trimestre 2017).

L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:
 dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 data e numero della fattura;
 base imponibile / aliquota applicata / imposta;
 tipologia dell’operazione.
Non è previsto alcun esonero dall’adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo. Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi” tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
SANZIONI
In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25.000. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2
Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestali).
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).
In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.
Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede, infine, l’attribuzione di un credito d’imposta finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale.
Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000. Il credito d’imposta:
non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018;
va indicato “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo”.
In caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a € 50.
SANZIONI
L’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5.000 a € 50.000.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI
A decorrere dal 2017 sono soppressi:
la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;
A partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione “black list”.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98:
è confermato che la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;
è previsto che la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi, va presentata entro il 30.4.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – Art. 4, comma 6
È differito all’1.4.2017 l’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all’1.4.2017, “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.
È infine prevista la validità fino al 31.12.2017 dell’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi posta in essere dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

MODIFICHE DISCPLINA DEI DEPOSITI IVA – Art. 4, comma 7
A decorrere dall’1.4.2017, non è più prevista la limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraUE, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell’art. 50-bis, DL n. 331/93. Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l’operatore sia nazionale / UE / extraUE. Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l’imposta:
è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione;
è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).
In capo al soggetto che effettua l’estrazione è prevista l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti.
È possibile effettuare l’estrazione senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.
Le modalità attuattive delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In presenza dell’estrazione di un bene introdotto “in forza” di un acquisto intraUE, l’operatore che provvede all’estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il reverse charge (integrazione fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Art. 5
DICHIARAZIONE DEI REDDITI / IRAP / MOD. 770
Per effetto della modifica dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98 viene integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
In particolare il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor reddito o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito. Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).
Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”
Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”, come disposto dal nuovo comma 8-bis, può essere utilizzato in compensazione. Qualora la dichiarazione integrativa “a favore” sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all’utilizzo del credito. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa.
Il credito e il relativo utilizzo devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

DICHIARAZIONE IVA
Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l’utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal nuovo comma 6-bis dell’art. 8, DPR n. 322/98. In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a favore” del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito IVA.
Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”
Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere:
portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale;
utilizzato in compensazione;
chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72;
a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Termine di notifica cartelle e di accertamento
Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 640, Finanziaria 2015, è estesa anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale:
il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;
il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.
RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE – ART. 7
Con l’introduzione del nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90 è disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure” applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.
La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:
non abbia già presentato in precedenza l’istanza, anche per interposta persona;
non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.
L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA “NUOVA” VOLUNTARY DISCLOSURE
Alla “nuova” voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5- quater a 5-septies del citato Decreto tenendo conto delle seguenti principali novità:
è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016;
i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall’1.1.2015 sono fissati al:
– 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
– 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta;
con riferimento alle “sole attività” oggetto della “nuova” collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza. Il contribuente è altresì esonerato dall’indicazione, ai fini reddituali, delle attività “suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale” se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;
il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall’art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
l’ammontare derivante dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
in caso di mancato “spontaneo” versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all’85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.
La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:
– da quelli indicati dall’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
– dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale” (compilazione quadro RW).
Se la “nuova” collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:
dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
– all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
– al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore “su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.
Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova” collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

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