Cartelle esattoriali pendenti: definizione agevolata

L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia.
Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:
 somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
 di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Cosa è possibile definire in via agevolata

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:
• Irpef;
• Ires;
• Irap;
• Contributi previdenziali e assistenziali;
• L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all’importazione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all’ICI o all’IMU rientrano nella rottamazione.

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Somme non oggetto di definizione agevolata
Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
• all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
• alle somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n°659/99;
• ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
• alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Come accedere alla sanatoria

Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 21 gennaio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:
• la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute;
• la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; e
• la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.

I benefici per il contribuente ammesso alla definizione agevolata
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
• non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; ovvero
• non sia stata presentata istanza di assegnazione; ovvero
• non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Per chi ha già in corso una dilazione

Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
• ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
• non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
• il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.

In sintesi:

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

  • Soggetti interessati: Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015
  • Agevolazione: Definizione agevolata delle somme da versare
  • Per quali tributi • Irpef; • Ires; • Irap;• Contributi previdenziali e assistenziali;• L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all’importazione.
  • Cosa va versato 1. Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; 2. Importi maturati a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  • Importi non agevolabili • L’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; • le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n°659/99; • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
  • Come richiedere la definizione agevolata: Presentazione di un’istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell’agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
  • Entro quando: Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017. Che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23.

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