Confermata la regolamentazione dello splafonamento

CONFERMATA LA REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

 L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione tramite il ravvedimento operoso. A tal fine l’Agenzia delle Entrate recentemente ha confermato che in aggiunta alle seguenti 2 modalità alternative: richiesta al fornitore di una nota di addebito di sola IVA; emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore con versamento della relativa imposta; 
la regolarizzazione può essere effettuata anche tramite l’emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore da annotare in sede di liquidazione periodica.
 

  • Art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72
  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/97
  • CC.MM. 17.5.2000, n. 98/E e 12.6.2002, n. 50/E
  • Risoluzione Agenzia Entrate 6.2.2017, n. 16/E

Come noto, gli esportatori abituali, ossia i contribuenti che nell’anno precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, hanno effettuato esportazioni / operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, possono acquistare o importare beni / servizi senza IVA nel limite del c.d. “plafond” (ossia, nel limite delle esportazioni / operazioni assimilate registrate nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti).

Per poter “utilizzare” il plafond l’esportatore abituale è tenuto ad inviare:

  • all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod. DI.
  • al fornitore / Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

  • ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

N.B. Ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, al cedente / prestatore è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 in caso di cessione / prestazione effettuata prima: • di aver ricevuto la dichiarazione d’intento;

e

  • di aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può riscontrare di aver effettuato degli acquisti senza IVA, da fornitori che hanno ricevuto regolarmente la dichiarazione d’intento, superando il plafond disponibile.

Tale violazione, c.d. “splafonamento”, è punita con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al pagamento del tributo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/97.

In particolare, utilizzando il ravvedimento operoso di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 la sanzione è ridotta al 12,5% (1/8 del 100%) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Contestualmente, l’esportatore abituale deve versare l’imposta non applicata e gli interessi di mora.

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE A DISPOSIZIONE DELL’ESPORTATORE ABITUALE

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 6.2.2017, n. 16/E, dopo aver ribadito quanto precisato nella citata Circolare n. 50/E, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di regolarizzare lo splafonamento utilizzando uno dei predetti 3 metodi, di seguito sintetizzati.

PRIMA MODALITÀ: EMISSIONE NOTA DI ADDEBITO DA PARTE DEL FORNITORE

Con la prima modalità l’esportatore abituale chiama in causa i fornitori collegati allo splafonamento.

L’esportatore abituale a tal fine:

  1. richiede al fornitore l’emissione di una nota di addebito di sola IVA con riferimento alla/e fattura/e emessa/e senza applicazione dell’imposta;
  2. versa tramite il mod. F24:

– la sanzione ridotta (codice tributo 8904);

– gli interessi di mora (codice tributo 1991) calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione;

  1. annota la nota di addebito nel registro IVA degli acquisti.

SECONDA MODALITÀ: EMISSIONE AUTOFATTURA DA PARTE DELL’ESPORTATORE E VERSAMENTO DELL’IVA

La seconda modalità non richiede di chiamare in causa i fornitori interessati allo splafonamento.

All’esportatore abituale è quindi richiesto di:

  1. emettere un’apposita autofattura, in duplice esemplare, recante:

– i dati di ciascun fornitore;

– il numero di protocollo delle fatture ricevute;

– il relativo ammontare eccedente il plafond;

– l’ammontare dell’IVA non applicata dai fornitori;

  1. versare tramite il mod. F24:

– l’IVA dovuta (codice tributo del periodo di effettuazione dell’acquisto senza IVA);

– la sanzione ridotta (codice tributo 8904);

– gli interessi di mora (codice tributo 1991) calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione;

  1. annotare l’autofattura nel registro degli acquisti;
  2. presentare un esemplare dell’autofattura al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Come specificato dall’Agenzia nella Circolare del 12.6.2002 n. 50/E poiché con tale modalità l’IVA regolarizzata viene esposta sia nel quadro VF che ricompresa nei versamenti effettuati, si rende necessario altresì indicare la stessa anche nel quadro VE quale “posta a debito, utilizzando a tal fine lo specifico rigo “Variazioni e arrotondamenti d’imposta” (per il mod. IVA

2017, rigo VE25).

TERZA MODALITÀ: EMISSIONE AUTOFATTURA DA PARTE DELL’ESPORTATORE E CONTABILIZZAZIONE NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Come puntualizzato dall’Agenzia nella citata Risoluzione n. 16/E la terza modalità “alternativa di regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, può essere adottata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è realizzato lo splafonamento e non oltre”.

Anche la modalità in esame non richiede di chiamare in causa i fornitori. In tale situazione l’esportatore abituale deve:

  1. emettere un’apposita autofattura, in duplice esemplare, entro il 31.12 dell’anno di splafonamento recante:

– i dati di ciascun fornitore;

– il numero di protocollo delle fatture ricevute;

– il relativo ammontare eccedente il plafond;

– l’ammontare dell’IVA non applicata dai fornitori;

  1. assolvere l’IVA in sede di liquidazione periodica annotando, entro il 31.12 del medesimo anno:

la maggior imposta dell’autofattura ed i relativi interessi di mora nel registro delle fatture emesse;

l’autofattura (anche) nel registro IVA degli acquisti.

L’esportatore dovrà comunque:

  • effettuare il versamento della sanzione ridotta (codice tributo 8904);
  • presentare un esemplare dell’autofattura al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Sul punto, l’Agenzia nella Risoluzione n. 16/E in esame evidenzia che tale adempimento, che “costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione”, può essere assolto:

successivamente alla liquidazione / versamento dell’IVA ed all’annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;

purché

entro il termine di presentazione del mod. IVA nel quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinato il saldo IVA relativo all’anno in cui è stata regolarizzata la violazione.

Secondo l’Agenzia “la presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente”.

FATTURE EMESSE DAI FORNITORI SENZA IVA “REGOLARIZZATE” E MOD. IVA

Le fatture emesse dai fornitori senza IVA a seguito dell’utilizzo del plafond, per le quali l’esportatore ha regolarizzato lo splafonamento, non vanno indicate nell’apposito campo del quadro VF (per il mod. IVA 2017, rigo VF14).

DETRAZIONE IVA PAGATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELLO SPLAFONAMENTO

Si rammenta che nella Circolare 17.12.2013, n. 35/E l’Agenzia ha riconosciuto all’esportatore abituale, a seguito dell’accertamento da parte dell’Ufficio dello splafonamento, di poter detrarre l’IVA versata, al più tardi nella dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di pagamento dell’imposta / maggior imposta, interessi e sanzioni.

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