Nuovo modello delle lettera d’intenti

Nuovo modello delle lettera d’intenti
Con Provvedimento del 2.12.2016, n. 213221 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di comunicazione di lettera d’intenti ad uso degli esportatori abituali.

Successivamente, a causa del fatto che il modello è utilizzabile solo a far data dal 1.3.2017, l’agenzia ha provveduto con la Risoluzione120/E del 22 dicembre 2016 a fornire i primi chiarimenti, a causa dei dubbi esposti dalle associazioni di categoria.

 

Quando e perché presentare la lettera d’intenti

La presentazione della lettera d’intenti permette a colui che presenta lo status di “esportatore abituale” (operazioni non imponibili a fini IVA maggiori del 10% rispetto al totale delle operazioni) di poter acquistare da operatori italiani o effettuare importazioni in dogana, senza venire gravato dall’IVA, ciò nel limite del suo plafond.

La lettera d’intenti deve:

æ      essere inviata telematicamente dall’esportatore abituale a mezzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline) o a mezzo di un intermediario telematico;

æ      essere fatta pervenire al fornitore che dovrà procedere a:

o       verificare la validazione dell’avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore abituale a mezzo del servizio disponibile al link:

§       http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica;

o       una volta andato a buon fine il controllo di cui sopra, emettere fattura senza IVA, a sensi dell’art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel copro della fattura la dicitura “operazione senza IVA come da Vs lettera d’intenti n. …. del…”

Entrambi gli operatori: cedente e cessionario/esportatore abituale, dovranno annotare nell’apposito registro delle lettere d’intenti emesse e ricevute gli estremi della lettera di cui si tratta.

 

Validità della lettera d’intenti

La lettera d’intenti può essere emessa:

ž      relativamente ad una specifica operazione;

ž      relativamente ad un determinato importo, raggiunto il quale il cedente torna ad emettere fatture con IVA;

ž      relativamente ad un periodo di tempo, il quale può coincidere al massimo con l’anno solare.
 

 

Cosa è cambiato rispetto alla precedente versione

La variazione consiste nella scomparsa, nella nuova versione, in vigore dal 1.3.2017, del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA per un determinato periodo dell’anno (dal… al…).

Nelle motivazioni a corredo del provvedimento di modifica al modello si legge:

Þ     le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

 

La decorrenza dell’utilizzo – il nuovo modello entrerà in uso dal 1.3.2017.
Quindi, gli operatori che si troveranno fino al 28.02.2017 ad avere esigenza di inviare ai propri fornitori/dogana, una lettera d’intenti dovranno farlo avendo cura di utilizzare il vecchio modello. Dall’ 1.3.2017 dovranno utilizzare il nuovo modello.

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