Saldi di fine stagione estivi: al via sabato 1 luglio

Saldi di fine stagione estivi: inizio sabato 1 luglio

Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nella Legge Regionale n.6/2010 e successive modifiche in tema di disciplina delle vendite straordinarie.

Tali vendite si distinguono in:
• Saldi di fine stagione;
• Vendite di liquidazione;
• Vendite Promozionali.

SALDI DI FINE STAGIONE

Le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni,

La data di inizio dei saldi di fine stagione estivi, così come concordato dalla Conferenza delle Regioni, è stata individuata nel primo sabato del mese di luglio (sabato 1 LUGLIO 2017 ).

La data di inizio dei saldi di fine stagione invernali coincide con il giorno feriale antecedente l’Epifania.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
• Cessazione dell’attività commerciale (durata massima tredici settimane);
• Trasferimento in gestione o cessione di proprietà di azienda (durata massima tredici settimane);
• Trasferimento dell’azienda in altro locale (durata massima tredici settimane);
• Trasformazione o rinnovo dei locali (durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno solare).

Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti i saldi nonché in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza della vendita straordinaria.
La trasformazione e il rinnovo dei locali deve comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all’installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.
Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione da inoltrare al Comune competente deve recare una descrizione della natura effettiva dell’intervento.
L’operatore commerciale che intende effettuare una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio, allegando anche le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione delle quantità delle stesse.
Dall’inizio della vendita di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge Regionale (abbigliamento e relativi accessori, calzature, articoli tessili per la casa), non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti l’inizio degli stessi.
N.B.: Si informa che Il Consiglio Regionale ha approvato nella seduta del 9 marzo 2017 alcune modifiche alla normativa regionale del commercio in materia di vendite promozionali, con l’obiettivo di consentire agli operatori di praticare promozioni, iniziative e sconti per il cosiddetto “Black Friday”, ultimo venerdì del mese di novembre.
La modifiche intervengono riducendo il divieto di promozioni pre-saldi invernali ai 30 giorni antecedenti l’inizio degli stessi saldi invernali (primo giorno feriale prima dell’Epifania), eliminando la dicitura relativa al divieto “dal 25 novembre al 31 dicembre”.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.

INFORMAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Nelle suddette vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e il ribasso espresso in percentuale.
E’ facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro ed in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l’operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo in equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
L’eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
Nel corso di vendite straordinarie, il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie è vietato l’uso della dizione “Vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

SI RICORDA INFINE CHE PER TUTTI I CARTELLI RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINARIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO I COMUNI O I CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

Ulteriori chiarimenti e informazioni possono essere richiesti dagli associ agli uffici di segreteria della Confcommercio Lecco (tel. 0341/356911, Rag. Antonio Schiavo).

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