Permessi elettorali per il Referendum del 4 dicembre 2016

Permessi elettorali per il Referendum di domenica 4 dicembre 2016

Domenica 4 dicembre si svolgerà il referendum per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 e lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto (quindi alle ore 23 di domenica 4 dicembre).

In vista di tale appuntamento sul Referendum, si ritiene utile fornire un riepilogo della disciplina relativa alla gestione dei permessi elettorali in quanto molti datori di lavoro si troveranno nella condizione di dover retribuire il lavoratore dipendente che sia stato chiamato a svolgere funzioni elettorali presso i seggi.
La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.

Ai lavoratori interessati deve essere garantito:
-lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
-un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
A tale proposito, si precisa che la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il dipendente, in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio. Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza.
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.

LE AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL DEL TERZIARIO
Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni
Nel caso di un dipendente del settore commercio che lavora 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato) per 40 ore e riposa la domenica, è prevista una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica trascorsa alle urne. Quindi, al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica e il lunedì (potrebbe accadere, infatti, che l’impegno al seggio per le operazioni di scrutinio si prolunghi oltre le ore 24 della domenica), va indennizzata (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il lunedì (e l’eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) è un giorno lavorativo e, conseguentemente, retribuito con retribuzione ordinaria.

Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni
Anche il dipendente del settore commercio che lavora 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e che svolge funzioni elettorali il sabato (eventuale), la domenica e il lunedì (se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 della domenica) ha diritto all’indennizzo (quota aggiuntiva o riposo compensativo) per la sola domenica poiché il sabato non dà diritto al recupero in quanto è contrattualmente considerato “giornata lavorativa a zero ore” (cfr comunicato Confcommercio n. 19 del 28 marzo 2006, prot. 732).

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