Videosorveglianza in azienda, serve autorizzazione preventiva

La Videosorveglianza in azienda, se non autorizzata, impone sanzioni di tipo penale.
Periodicamente ci troviamo ad analizzare la gestione della videosorveglianza in azienda, sia perché le disposizioni normative sono state recentemente implementate, sia perché le aziende ed i lavoratori sono da sempre sensibili sul tema.
Il controllo attraverso strumenti audiovisivi è lecito solo se finalizzato da ragioni giustificatrici primarie individuate dalla legge: occorrono quindi esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale. Pertanto solo a queste condizioni è possibile, previa autorizzazione o tramite la stipula di un accordo sindacale, controllare a distanza l’attività dei lavoratori.
Se non sono presenti organizzazioni sindacali in azienda, l’autorizzazione deve essere rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), che deve preventivamente accertare che l’installazione delle apparecchiature è finalizzata realmente ad una delle tre ipotesi sopra previste.
Ogni successiva implementazione degli strumenti di controllo comporta la richiesta di una nuova autorizzazione o di un nuovo accordo collettivo ad essa finalizzati.
Nel caso invece di fornitura ai dipendenti di personal computer, telefoni cellulari, tablet, smartphone, non è necessario la stipula di un accordo collettivo o l’autorizzazione amministrativa quando questi strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa o se si faccia uso di tali supporti al fine di registrare le presenze e gli accessi in azienda.
L’utilizzo di queste informazioni resta subordinato alla fornitura ai lavoratori di una adeguata informazione circa l’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli nel rispetto delle norme in tema di privacy.
A questo punto, un uso scorretto degli strumenti aziendali (come la visualizzazione, durante l’orario di lavoro, di siti web estranei all’attività lavorativa) può senz’altro essere utilizzato a fini disciplinari mentre nulla esclude che l’effettuazione di tali controlli possa anche diventare metro di valutazione per altri fini, non necessariamente penalizzanti per i prestatori di lavoro, in occasione ad esempio, della corresponsione di premi di produttività.
Sono da ritenere assolutamente vietati i controlli effettuati celando i sistemi di videosorveglianza.
Le sanzioni in caso violazione delle disposizioni come l’installazione di strumenti di controllo senza accordo collettivo o senza autorizzazione preventiva o per l’utilizzazione dei dati acquisiti senza preventiva informazione dei lavoratori sono di natura penale e prevedono l’ammenda compresa tra 154 e 1.549 euro, ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Esulano dal divieto i sistemi di videosorveglianza che entrano in funzione al di fuori dell’orario di lavoro, come deterrente contro i furti, a condizione che tale sistema non possa essere attivato durante l’orario in cui venga effettuata la prestazione lavorativa.

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