Legge contro gli sprechi alimentari, novità per i PE

La legge contro gli sprechi alimentari, approvata dal Parlamento il 2 agosto u.s., è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 14 settembre p.v. e contiene alcune disposizioni che interessano i pubblici esercizi

Si rende noto che il 14 settembre p.v. entrerà in vigore la Legge n. 166/2016 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”

La Legge, approvata in via definitiva dal Parlamento il 2 agosto u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 30 agosto.
Come noto, la Fipe ha appoggiato fin da subito tale proposta di legge, contribuendo con audizioni, documenti  ed emendamenti alla redazione e d alla limatura del testo, rendendolo più aderente alle esigenze dei pubblici esercizi.
In Italia era già presente una normativa che disciplinava la donazione di derrate alimentari per fini di solidarietà sociale, basti pensare alla “Legge del buon samaritano”, ma il testo in esame ha lo scopo di semplificare ed armonizzare le varie disposizioni in materia.
In particolare, le nuove norme che interessano i pubblici esercizi riguardano essenzialmente la semplificazione degli adempimenti burocratici per le donazioni di derrate alimentari alle ONLUS, l’incentivazione dell’utilizzo della c.d. doggy bag per i clienti e la possibilità della riduzione della tassa sui rifiuti per gli esercenti più virtuosi.
Per quanto concerne la semplificazione degli adempimenti burocratici, l’art. 16 prevede una comunicazione telematica mensile all’amministrazione finanziaria o alla Guardia di Finanza delle donazioni avvenute da parte dell’impresa cedente. Tale comunicazione può non essere inviata qualora il valore dei beni ceduti non superi i 15.000 euro per ogni singola cessione, mentre vi è il totale esonero dall’invio della comunicazione descritta qualora si tratti di beni alimentari facilmente deperibili(anche se di valore superiore a 15.000 euro). In questo ultimo caso rientrano la maggioranza delle cessioni da parte di bar e ristoranti.
La norma più interessante è però contenuta nel comma 5 dell’art. 16, che prevede una semplificazione importante per quanto concerne il documento di trasporto o il documento equipollente che deve essere redatto dall’impresa per ogni singola cessione ai fini dell’applicazione della normativa.
La legge contro gli sprechi alimentari, approvata dal Parlamento il 2 agosto u.s., è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 14 settembre p.v. e contiene alcune disposizioni che interessano i pubblici esercizi fiscale, limitando la descrizione dei beni anche all’inserimento del solo peso degli stessi senza ulteriori specifiche.
Ulteriore semplificazione riguarda le ONLUS beneficiarie che dovranno solo redigere un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti per i propri fini istituzionali benefici, facendo riferimento ai vari documenti di trasporto o documenti equipollenti, da tenere agli atti della impresa cedente.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale sopra descritta, è prevista l’emanazione di alcuni provvedimenti da parte del Governo e dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità pratiche di applicazione della legge in oggetto, che sarà cura degli uffici della Federazione seguire e monitorare.
Sulle c.d. doggy bag, l’art. 9, comma 3, della Legge n. 166/2016 prevede che il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Mipaaf e il Ministero della Salute, promuova campagne informative al fine di incentivare pratiche virtuose nelle attività di ristorazione che consentano ai clienti l’asporto dei propri avanzi di cibo. Il comma 4 inoltre stabilisce che le Regioni possono stipulare accordi sempre al fine di promuovere comportamenti responsabili volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori idonei a consentire ai clienti l’asporto dei propri avanzi di cibo.
Infine, al fine di favorire ed incentivare gli operatori del settore alimentare ad effettuare cessioni gratuite di derrate alimentari alle ONLUS, l’art. 17 prevede che alle imprese che donano beni alimentari alle persone indigenti, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità dei beni
– debitamente certificata – oggetto di donazione.
In questo caso, però, la decisione è in capo al singolo Comune, che dovrà essere debitamente sensibilizzato sul tema anche delle associazioni di rappresentanza territoriale.

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