Salute e sicurezza sul lavoro: nuovo accordo Stato Regioni per i corsi di formazione
In vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021.
L’Accordo è stato ufficialmente approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e ridefinisce le modalità, i contenuti e la durata della formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP e ASPP con lo scopo di garantire: l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Si riepilogano di seguito le modifiche e i contenuti principali:
Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza.
Progetto formativo strutturato: introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale con riduzione del numero massimo di partecipanti per aula da 35 a 30.
Formazione delle figure fondamentali del sistema della prevenzione:
o Lavoratori – Rimangono invariati i percorsi formativi in essere;
o Preposti – Formazione iniziale che passa da 8 a 12 ore ed aggiornamento con cadenza; biennale e non più quinquennale – per i preposti che hanno svolto formazione da più di 2 anni obbligo di aggiornamento entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo;
o Dirigenti – Formazione modificata da 16 a 12 ore con Modulo aggiuntivo “Cantieri”: durata minima 6 ore;
o Datori di lavoro – Formazione prevista da 16 ore con Modulo aggiuntivo “Cantieri”: durata minima 6 ore (solo per i nuovi datori di lavoro che non hanno già frequentato il corso RSPP Datori di lavoro);
o Datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP – Eliminata differenza del percorso formativo tra rischio Alto, Medio e Basso e creato un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento della durata di 8 ore da aggiungere al corso come datore di Lavoro; (solo per i nuovi datori di lavoro RSPP che frequenteranno il nuovo corso Datori di lavoro);
o RSPP e ASPP – non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’ASR 07/07/2016;
o Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) – non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’Art. 98 e dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
o Soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati – Formazione prevista da 12 ore con obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 4 ore;
o Operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il “patentino” (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012) ed in particolare – introdotto obbligo formazione abilitante per la conduzione di macchine agricole raccoglifrutta; caricatori per la movimentazione di materiali; carriponte. I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di tali attrezzature devono essere frequentati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Novità sui soggetti formatori:
Il nuovo Accordo introduce novità sui soggetti formatori abilitati a erogare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi possono essere organizzati solo da soggetti appartenenti a tre categorie:
1. Soggetti istituzionali:
Questa categoria comprende enti pubblici, ministeri, università e ordini professionali, che, per la loro natura, sono già riconosciuti come legittimati a fornire formazione in ambito sicurezza.
2. Soggetti accreditati:
I privati che desiderano erogare corsi di formazione devono essere accreditati presso le autorità competenti – Regioni o Province Autonome – e avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Altri soggetti:
Questa categoria include fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, che sono abilitati a erogare formazione in materia di sicurezza, ma con specifici ambiti o settori di riferimento.
Didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione. E- learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti, DL RSPP e formazione specifica lavoratori a medio e alto rischio), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
Non sarà più possibile collegarsi con uno smartphone.
Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
Verifica degli apprendimenti: per ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato previsto l’obbligo della verifica dell’apprendimento.
Cosa cambia per il nostro Ente:
Come ente accreditato, stiamo già aggiornando le nostre procedure e i percorsi formativi per garantire il pieno rispetto del nuovo quadro normativo anche dei corsi on-line sul nostro portale e-learning. A gennaio 2026 pubblicheremo il nuovo Catalogo corsi con il calendario aggiornato dei corsi conformi al nuovo Accordo Stato Regioni, con indicazioni specifiche su obblighi, contenuti e modalità in quanto è in vigore un periodo transitorio di 12 mesi.
NOTA BENE:
LE AZIENDE CHE HANNO SVOLTO I CORSI PRESSO CONFCOMMERCIO LECCO VERRANNO CONTATTATE DIRETTAMENTE DAL NOSTRO UFFICIO FORMAZIONE PER I FUTURI AGGIORNAMENTI, IN BASE ALLE NUOVE SCADENZE PREVISTE DALL’ACCORDO.
LE AZIENDE CHE HANNO SVOLTO I CORSI PRESSO CONFCOMMERCIO LECCO VERRANNO CONTATTATE DIRETTAMENTE DAL NOSTRO UFFICIO FORMAZIONE PER I FUTURI AGGIORNAMENTI, IN BASE ALLE NUOVE SCADENZE PREVISTE DALL’ACCORDO.
RICORDIAMO ALLE AZIENDE CHE HANNO UN RSPP ESTERNO CHE IL DATORE DI LAVORO E’ COMUNQUE TENUTO A FREQUENTARE IL NUOVO CORSO PER DATORE DI LAVORO DI 16 ORE PREVISTO DAL NUOVO ACCORDO ENTRO IL 24.05.2027.
PER EVENTUALI CONSULENZE PERSONALIZZATE E’ POSSIBILE PRENOTARE UN APPUNTAMENTO GRATUITO AL NOSTRO SPORTELLO SICUREZZA DISPONIBILE IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO.