Dall’1 luglio fattura elettronica anche per forfetari e minimi

A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore con il c.d. “Decreto PNRR 2”, ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
• i contribuenti minimi / forfetari;
• i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

ATTENZIONE:

Il venire meno degli esoneri in materia di e-fattura comporterà che i soggetti “nuovi obbligati” verranno attratti in toto nel mondo del “fisco elettronico”, comportando non solo l’obbligo di emettere fattura tramite Sistema di Interscambio, ma anche di ottemperare ad una serie di adempimenti collaterali:

– ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio;
– conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute a norma CAD;
– assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture in modalità elettronica, con versamento a cadenza trimestrale;
– comunicazione dei dati relativi alle operazioni da / verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica e da gestire entro gli stessi termini di emissione delle fatture

REGIME SANZIONATORIO

Per quanto riguarda i termini di emissione – ovvero di invio dei files xml al Sistema di Interscambio – delle fatture elettroniche da parte dei soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfetario, valgono i termini ordinari, ovvero:
 12 giorni dall’esecuzione dell’operazione, nel caso di fattura immediata;
 entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.

La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario o di vantaggio, è punita con la sanzione di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui «2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e otta vo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
Tuttavia è previsto un periodo di tolleranza per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, a condizione che la fattura venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

 

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