Asporto e consegna a domicilio, attenzione alle aliquote Iva

Ristorazione: attenzione alle diverse aliquote Iva

In seguito al DPCM 26 aprile, gli esercizi abilitati alla somministrazione alimenti e bevande, possono effettuare su tutto il territorio nazionale la loro attività esclusivamente in modalità da asporto o consegna a domicilio. E’ utile ricordare che in tali fattispecie il DPR 633/72 prevede applicazione Iva con aliquote differenziate rispetto alla somministrazione (consumo) presso il locale stesso.

Quale regime fiscale applicare?

La distinzione fra somministrazione di alimenti e bevande, rispetto alla cessione di beni si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10 %, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

Ricapitolando:

  • la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’asporto e/o la consegna a domicilio, invece, sono assimilati alla “cessione di beni” e dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

A titolo esemplificativo, in caso di vendita di :
una birra si applicherà l’IVA del 22%;
frutta aliquota del 4%
salsiccia aliquota del 10%

Pertanto, i bar ristoranti che già effettuano asporto o consegna a domicilio dovranno adeguare i registratori telematici per poter applicare la corretta aliquota Iva, non potendo attualmente effettuare “somministrazione presso i propri locali” e quindi non potendo applicare l’Iva del 10% ad essa riferita.

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