Benefici premiali e CPB: la fedeltà dichiarativa

Nell’ambito della recente Circolare dedicata alle novità degli ISA 2026, relativi al 2025, l’Agenzia delle Entrate ha riservato una specifica attenzione all’“importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA”.
In tale contesto l’Agenzia sottolinea che la coerenza / correttezza/ completezza dei dati “dichiarati” dal contribuente “rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento” degli ISA.
In buona sostanza la non fedeltà / attendibilità dei dati forniti dal contribuente può compromettere i benefici fruiti / adesione al CPB.

Come noto, al risultato di affidabilità ISA sono collegate due importanti / rilevanti “conseguenze” per il contribuente:
◆ la prima, è rappresentata dal riconoscimento dei benefici premiali;
◆ la seconda, è rappresentata dalla formulazione della proposta di CPB

La fedeltà dichiarativa del contrbuente

Il comma 1 dell’art. 9-bis, DL n. 50/2017 individua come finalità degli ISA il favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Gli Indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale e consentono l’accesso al regime premiale sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.
Da ciò emerge il ruolo primario degli ISA di promuovere la compliance (emersione spontanea delle basi imponibili) attraverso una prevenzione ex ante anziché una repressione ex post dell’evasione fiscale, premiando i contribuenti virtuosi.
Nella citata Circolare n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha riservato una specifica attenzione all’“importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA”, sottolineando che, la coerenza / correttezza / completezza dei dati “dichiarati” dal contribuente “rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento” degli ISA.

Gli ISA sono elaborati in base alle relazioni tra variabili economiche e strutturali dichiarate nel relativo modello. Di conseguenza, l’Agenzia nella citata Circolare n. 4/E precisa che la coerenza / correttezza
/ completezza dei dati inviati sono presupposti essenziali per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio.
L’ottenimento dei benefici premiali è necessariamente subordinato a dati corretti, veritieri e completi. Se la premialità deriva da dati non veritieri, incompleti o inesatti, il godimento del beneficio non può ritenersi legittimo.

Scarica la scheda a cura dell’Ufficio Fiscale

 

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