Bonus Mobili 2021: confermata la detrazione

Confermato il Bonus Mobili 2021

La Finanziaria 2021 ha confermato la detrazione collegata alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’arredo di immobili oggetto di lavori di recupero edilizio per i quali il contribuente fruisce della relativa detrazione.
Per il 2021:
– il bonus spetta con riferimento ai predetti lavori iniziati dall’1.1.2020;
– l’importo massimo della spesa agevolabile è stato innalzato da € 10.000 a € 16.000.

Come noto, l’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 prevede una specifica detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo di immobili oggetto di “ristrutturazione” (le informazioni relative al consumo e alla classe di efficienza energetica degli apparecchi sono generalmente reperibili sull’etichetta energetica). Si riepilogano di seguito i requisiti che devono essere soddisfatti per poter beneficiare di tale detrazione, evidenziando le novità introdotte dalla Finanziaria 2021.

INTERVENTI EDILIZI “PROPEDEUTICI” ALLA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE
Come sopra accennato, la detrazione in esame (c.d. “Bonus mobili”) spetta a condizione che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR.
NB Va tuttavia evidenziato che, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, non tutti gli interventi consentono di fruire del bonus in esame, ma vanno considerate le esclusioni di seguito riportate.

 

Si evidenzia che nella Risposta 2.11.2020, n. 515 l’Agenzia ha confermato la fruizione del bonus in esame da parte dell’acquirente di un immobile venduto da un’impresa di costruzione / ristrutturazione:
O facente parte di un edificio costruito previa demolizione dell’immobile preesistente;
O oggetto anche di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
NB Nella Circolare 22.12.2020, n. 30/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
“il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché … del Superbonus … anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni … optino … dello sconto in fattura o della cessione del credito.”

Qualora gli interventi edilizi siano effettuati su parti comuni di edifici residenziali il “Bonus mobili”può essere usufruito soltanto per l’acquisto di mobili / elettrodomestici destinati all’arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
In altre parole, quindi, i condomini che usufruiscono pro-quota della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni non possono beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto di mobili / elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare (subordinata al sostenimento di spese per interventi di recupero edilizio per tale unità immobiliare).

Dovendo considerare l’immobile nel suo complesso il “Bonus mobili” è riconosciuto anche nel caso in cui:
O nell’ambito dell’unità immobiliare, viene arredato un ambiente diverso da quello oggetto dei lavori (ad esempio, ristrutturazione bagno e arredamento camera);
O i lavori hanno interessato la pertinenza dell’unità immobiliare alla quale sono destinati i mobili / elettrodomestici.

ACQUISTI DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI AGEVOLATI
L’agevolazione riguarda l’acquisto (anche all’estero) di:
O mobili nuovi, come ad esempio “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
NB Non sono agevolabili gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”;
O grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica nonché quelli per i quali non ne è ancora previsto l’obbligo.
In particolare tra i grandi elettrodomestici rientrano grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione / conservazione / deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva n. 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.
NB Oltre all’acquisto sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Per usufruire dell’agevolazione i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:
O nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia con bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA / codice fiscale del fornitore;
O mediante l’utilizzo di carte di credito / debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.
NB Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 19/E, la detrazione non spetta se il pagamento è eseguito tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
La detrazione è ammessa anche per i beni acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità sopra indicate ed il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE
La Finanziaria 2021 ha prorogato la detrazione in esame alle spese sostenute (pagate) nel 2021 a condizione che i lavori di recupero edilizio sopra individuati siano iniziati a partire dall’1.1.2020.
Quindi, non è possibile beneficiare del bonus in esame nel 2021, ad esempio, nel caso in cui i lavori sull’immobile siano iniziati a novembre 2019.
A tal fine è necessario che le spese per l’acquisto di mobili / elettrodomestici siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio. In altre parole, quindi:
O è possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente alla data di sostenimento della spesa per i lavori di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
O non è possibile fruire della detrazione qualora la spesa per l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia sostenuta in data antecedente rispetto all’inizio dei lavori di recupero edilizio.
Nella citata Circolare n. 19/E l’Agenzia delle Entrate rammenta che la data di inizio lavori può essere “ricavata” dai seguenti documenti:
O abilitazioni / comunicazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
O comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ASL, qualora prevista;
O dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, DPR n. 445/2000 in caso di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni / titoli abilitativi.
Con riferimento al bonus collegato all’acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione / ristrutturazione o da una cooperativa edilizia, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 19/E, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE PER IL 2021
A seguito delle modifiche apportate all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ad opera della Finanziaria 2021 la detrazione spetta nella misura del 50% della spesa sostenuta nel nuovo limite massimo di € 16.000. Di conseguenza la detrazione massima fruibile è pari a € 8.000 (16.000 x 50%).
NB L’innalzamento del limite massimo di spesa da € 10.000 a € 16.000 per il 2021, dovrebbe consentire al contribuente che nel 2020 ha raggiunto il limite di € 10.000 con riferimento a lavori iniziati nello stesso anno, di disporre di ulteriori € 6.000 effettuando una nuova spesa per mobili / elettrodomestici nel corso del 2021.
Il limite della detrazione in esame è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 16.000 va riferito a ciascuna di esse.
In presenza di un immobile suddiviso in più unità abitative, per il calcolo del limite di spesa, “vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.
La detrazione va obbligatoriamente suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall’anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (è quindi possibile detrarre, al massimo, € 800 all’anno).

NB Con riferimento alla detrazione in esame non è possibile optare né per lo sconto in fattura né per la cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi.

COMUNICAZIONE ENEA
L’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), Finanziaria 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR. In particolare, l’art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013 dispone che:
“al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.
L’invio dei dati va effettuato:
• entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori / collaudo;
• utilizzando l’apposito portale disponibile sul sito Internet dell’ENEA.
La Comunicazione riguarda anche l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) in esame, per i quali si fruisce della detrazione IRPEF del 50%.
Merita evidenziare che nella citata Circolare n. 19/E, richiamando la Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
“la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”.
Tale orientamento risulta allineato al parere espresso dal MISE nella Nota n. 3797/2019, secondo il quale la mancata Comunicazione in esame, ancorché obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione.

• Art. 16, comma 2, DL n. 63/2013
• Art. 1, commi 58 e 59, Legge n. 178/2020
• Circolari Agenzia Entrate 8.7.2020, n. 19/E e 22.12.2020, n.30/E

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.