Spese adeguamento ambienti di lavoro – sanificazione e acquisto DPI

Con uno specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere ai fini del c.d. “Bonus adeguamento ambienti di lavoro” (dal 20.7.2020 al 30.11.2021) e del c.d. “Bonus sanificazione e acquisto DPI” (dal 20.7 al 7.9.2020).
Il citato Provvedimento definisce inoltre le modalità per la comunicazione, in luogo dell’utilizzo diretto, della cessione a terzi dei predetti crediti.

Per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese.
Tra gli interventi adottati nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore:
• con l’art. 120, ha introdotto un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;
• con l’art. 125, ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:
o la sanificazione dei luoghi di lavoro;
o l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

Come previsto dall’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari dei predetti crediti d’imposta possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
Con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti relativamente ai crediti d’imposta in esame.
La stessa Agenzia, con il Provvedimento 10.7.2020, ha approvato l’apposito modello che i beneficiari delle predette agevolazioni devono utilizzare per comunicare le relative spese sostenute / che intendono sostenere in relazione ai predetti crediti d’imposta.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE AGEVOLABILI
I beneficiari dei predetti crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
• l’importo che prevedono di sostenere entro il 31.12.2020.

Tale comunicazione va effettuata:
• utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.
Il singolo modello può essere utilizzato per indicare le spese relative sia ad uno solo dei predetti crediti d’imposta sia ad entrambi;
• esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline):
o direttamente dal contribuente;
o tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).

Scarica la scheda riassuntiva sulle spese di sanificazione

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.