Concordato preventivo biennale: informativa aggiornata
Il concordato preventivo biennale: informativa aggiornata con il D.Lgs. n. 108/2024 e acquisizione dati e consenso
Scarica la scheda con la sintesi degli aggiornamenti relativi al concordato preventivo biennale
Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale (pertanto NON rileva ai fini IVA).
L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto perché:
• il contribuente può omettere la compilazione dei dati necessari al software dell’Agenzia delle Entrate per formulargli una proposta di reddito
• e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.
Sono previsti trattamenti premiali esclusivamente per chi accetterà la proposta.
La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.
SOGGETTI AMMESSI AL CPB
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che:
– applicano gli ISA (ovvero coloro che NON abbiano una causa di Esclusione dagli ISA);
– i contribuenti in regime forfetario (questi ultimi vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024);
– non hanno debiti tributari o contributivi, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato; possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i debiti tributari/ contributivi se l’ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
È confermato che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
• omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia 2023 – 2022 – 2021);
• condanna per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’ex articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli ex articoli 648- bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice procedura civile, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
• con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, di redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo;
• adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario;
• contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023;
• operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024).
TERMINE ADESIONE PROPOSTA
Per il primo anno di applicazione, l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025 , il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
Per ulteriori informazioni sul concordato preventivo biennale scarica la scheda realizzata dall’Ufficio Fiscale di Confcommercio Lecco.