Il contributo a fondo perduto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA) il Legislatore nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” (art. 25, DL n. 34/2020) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato /corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Il contributo in esame, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, va richiesto dal 15.6.2020(25.6 per l’erede che continua l’attività del de cuius) utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 10.6.2020.

Con la Circolare 13.6.2020, n. 15/E l’Agenzia ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

O soggetti interessati / esclusi;

O requisiti per ottenere il beneficio;

O modalità di calcolo del contributo;

O natura e modalità di fruizione del contributo;

O poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria;

O compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato.

 SOGGETTI INTERESSATI / ESCLUSI

Come previsto dal comma 1 del citato art. 25 il contributo in esame spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. In merito l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 15/E fornisce in maniera puntuale l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo in esame, ossia:

O imprenditori individuali / snc / sas, indipendentemente dal regime contabile adottato;

O soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;

O spa, sapa, srl / enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR;

O stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), TUIR;

O enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri dell’art. 55, TUIR, compresi ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

O lavoratori autonomi / associazioni professionali;

O imprese esercenti attività agricola / commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa;

O società tra professionisti (STP) indipendentemente dal fatto che i soci ricadono o meno nei soggetti esclusi dal contributo;

O contribuenti forfetari di cui all’art. 1, commi 54 e seg. Legge n. 190/2014.

SOGGETTI ESCLUSI

L’Agenzia delle Entrate conferma che il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

  • ai soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione della domanda. Sul punto, l’Agenzia specifica che non è consentito presentare la domanda ai soggetti per i quali la partita IVA risulta cessata alla predetta data.
  • agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR (organi e amministrazioni dello stato, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.);
  • agli intermediari finanziari / società di partecipazione finanziaria e non di cui all’art. 162-bis, TUIR;
  • alle persone fisiche che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente (c.d. attività occasionali) producendo redditi diversi di cui all’art. 67, lett. i) e l), TUIR;
  • ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020 (professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori dello spettacolo) al fine di non determinare la sovrapposizione delle due agevolazioni;
  • ai lavoratori dipendenti. Sul punto nella citata Circolare n. 15/E l’Agenzia precisa comunque che il contributo spetta: al soggetto esercente attività d’impresa / lavoro autonomo / reddito agrario che contestualmente possiede lo status di lavoratore dipendente / pensionato; alla società i cui soci sono dipendenti della stessa;
  • ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

La stessa Agenzia specifica che il beneficio spetta a prescindere dal fatto che il singolo soggetto eserciti contestualmente più attività ammissibili al contributo ovvero attività d’impresa / reddito agrario e contestualmente rientri in una delle categorie escluse. Si rammenta che, come evidenziato nelle istruzioni del modello utilizzabile per la domanda, il contributo non spetta ai soggetti che hanno aperto la partita IVA dall’1.5.2020 (o meglio in presenza di una partita IVA con data inizio attività successiva al 30.4.2020) “salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data”.

REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Per ottenere il contributo in esame devono essere verificate due condizioni. La prima con riferimento all’ammontare dei ricavi / compensi 2019, la seconda con riferimento alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Per ulteriori approfondimenti scarica la scheda elaborata dall’ufficio fiscale di Confcommercio Lecco

Scarica la scheda sul contributo a fondo perduto

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