Crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

La Finanziaria 2022, estendendo il periodo temporale di spettanza dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0”, prevede che gli stessi
siano riconosciuti per gli investimenti effettuati dalle imprese:
− fino al 31.12.2025;
ovvero
− fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La “proroga” non interessa il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “generici”, che pertanto spetta per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi fino al 31.12.2022 / 30.6.2023.
È stato altresì prorogato il bonus riferito agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Nell’ambito della Legge n. 234/2021, “Finanziaria 2022”, è prevista l’estensione del periodo temporale di spettanza:
O dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
O del credito d’imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all’art. 1, comma 198 e seguenti, Legge n. 160/2019.

Nella versione definitiva della Finanziaria 2022 le predette novità, sono contenute nell’art. 1, rispettivamente ai commi 44 e 45.
Relativamente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, considerato che è stata disposta la proroga di quanto previsto dalla citata Legge n. 178/2020 con la sola modifica delle percentuali di agevolazione spettante, risultano applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E nonché nelle numerose Risposte intervenute nel corso del 2021, di seguito sinteticamente riportate.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – comma 44
È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d’imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.
In particolare i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:
O fino al 31.12.2025;
ovvero
O fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

NB
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Va considerato che per individuare:
 il periodo di effettuazione degli investimenti, con conseguente spettanza del beneficio, è necessario avere riguardo alle regole generali di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR;
 il valore degli investimenti, sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione del credito d’imposta spettante, l’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che:
– l’IVA totalmente indetraibile ex art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 o per effetto dell’opzione ex art.36-bis, DPR n. 633/72 costituisce una componente di costo.
L’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni detraibili e le operazioni esenti ex art. 19, comma 5, DPR n. 633/72, ossia in base al pro-rata, non rileva per la determinazione del valore degli investimenti, in quanto non può essere considerata come costo afferente al singolo acquisto ma si qualifica come costo generale;
– il costo del bene va assunto al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene / con la tecnica dei risconti).

SOGGETTI BENEFICIARI
I crediti d’imposta in esame:
 spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
 non spettano alle imprese:
– in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
– destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. L’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha chiarito che l’esclusione dall’agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.

NB
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità “all’atto di ciascun utilizzo in compensazione” sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, “l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

NB
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell’esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento).

Esclusioni
Sono esclusi dal beneficio in esame gli investimenti in:
O veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
O beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
O fabbricati e costruzioni;
O beni ricompresi nei seguenti gruppi.

O beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1057-bis all’art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l’introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all’art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d’imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
É confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell’agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Altri beni (“generici”)
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
ll credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24. Ai fini della compensazione:
O non è applicabile il limite:
– pari a € 2.000.000 annui dal 2021 ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
O non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.
NB
Come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato.

Va evidenziato che:
O in caso di decesso del beneficiario dell’agevolazione, titolare di un’impresa individuale, il credito maturato in capo al de cuius può essere trasferito agli eredi, a condizione che proseguano l’attività.
O il credito può essere trasferito ai soci di società di persone / collaboratori dell’impresa familiare in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nonché ai soci di società cooperative che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 115, TUIR.

Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017
Per effetto del richiamo operato dal comma 1059, così come modificato dalla Finanziaria 2022, ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, anche l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.
NB
Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.
Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Altri beni
Il credito d’imposta spettante con riferimento ai beni “generici” è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione (ferma restando la predetta possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale).
Il credito d’imposta può (facoltà) essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale:
O per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
O per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi (si rammenta che tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dal DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” anche ai soggetti con ricavi / compensi pari o superiori al predetto limite).

NB
Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, la verifica del limiti di ricavi / compensi va effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta:
O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
O è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI
Anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:
 inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
NB: La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.
Con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha definito il modello utilizzabile per comunicare a mezzo PEC i dati / informazioni relativi agli investimenti riferiti al credito d’imposta “Industria 4.0” previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2019), da inviare entro il 31.12.2021, e dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), da inviare entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti;

 predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.

NB
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021”.

Come specificato dall’Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Si rammenta infine che, relativamente a tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:
O l’effettivo sostenimento del costo;
O la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

CESSIONE BENE AGEVOLATO
Anche con riferimento agli investimenti oggetto della proroga in esame, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione (entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
La rideterminazione dell’agevolazione, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è richiesta anche in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene / cessione del contratto durante il predetto “periodo di sorveglianza”.

Investimenti sostitutivi
Per effetto di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1060, in caso di cessione del bene agevolato operano le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e di conseguenza è possibile continuare ad usufruire del beneficio a condizione che si provveda a:
O sostituire il bene originario ceduto con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
O attestare l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
NB
Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Si rammenta che la disposizione in materia di investimenti sostitutivi è applicabile esclusivamente ai beni di cui alla Tabella A.
CUMULABILITÀ
Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito, con conseguente divieto di cumulo, possono essere disposte dalla disciplina relativa alle altre misure di favore.
Per verificare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti agevolabili non superino il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare:
O vanno individuati i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili alle diverse agevolazioni.
Tali costi vanno assunti al lordo dei contributi agli stessi correlati, ossia per il loro intero ammontare;

O va calcolato il credito d’imposta “teorico” spettante che va sommato a quello degli altri incentivi concessi per gli stessi investimenti.
Tale sommatoria (comprensiva anche del beneficio connesso alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP) non deve superare l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza per il quale il contribuente intende avvalersi del credito d’imposta.

 

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE – comma 45
È confermata la proroga del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):
O fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
O fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
– transizione ecologica;
– innovazione tecnologica 4.0;
– altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.
La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

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