Il Decreto Controlli Antifrodi e i recenti chiarimenti dell’Agenzia

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet alcuni importanti chiarimenti, in forma di FAQ, alle luce delle30
In particolare l’Agenzia chiarisce l’ambito di applicazione:
– dell’estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
– dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi con detrazione diversa dal 110%, individuando anche i soggetti abilitati al rilascio.

Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti connessi con la possibilità, prevista dagli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, di:
O fruire della detrazione del 110% per una serie di interventi di riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico degli edifici esistenti ed interventi da essi “trainati”;
O optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di “ristrutturazione” / riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 110% – 50% – 65% – 70% – 80% – 90%, ecc.;

il Legislatore è recentemente intervenuto con il DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, con il quale sono state introdotte nuove misure che intensificano i controlli, anche preventivi, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

In particolare il citato Decreto ha, tra l’altro:
 esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente: scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% e non presenti la stessa direttamente (utilizzando il mod. 730 / REDDITI precompilato) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Tale nuovo obbligo riguarda pertanto le dichiarazioni presentate tramite un CAF / professionista / società di servizi;
 scelga lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni spettanti in misura “ordinaria” (diversa dal 110%) per gli interventi di “ristrutturazione” / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico;
 disposto l’individuazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di ulteriori valori massimi di riferimento per talune categorie di beni, in aggiunta ai valori massimi di riferimento attualmente previsti, per l’asseverazione della congruità delle spese;
 esteso l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese anche per gli interventi con detrazione nella misura “ordinaria” (diversa dal 110%) in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;
 definito l’attività di controllo (anche preventiva) e di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per le predette detrazioni e opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito.

CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di FAQ presenti sul proprio sito Internet, alla luce delle nuove disposizioni riguardanti l’asseverazione della congruità delle spese e l’apposizione del visto di conformità, nonché dei soggetti abilitati al rilascio delle asseverazioni.

INTERVENTI INTERESSATI DAI NUOVI OBBLIGHI
In considerazione del fatto che le nuove disposizioni ed in particolare i nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese risultano applicabili a decorrere dal 12.11.2021 e che il citato DL n. 157/2021 non prevede una disciplina transitoria, sono sorti dubbi e perplessità in merito all’applicazione delle nuove disposizioni per gli interventi in corso.
In merito, con una delle FAQ di seguito riportate, l’Agenzia delle Entrate specifica che non è richiesto l’assolvimento dei predetti nuovi adempimenti introdotti con il c.d. “Decreto Controlli antifrodi” qualora al 12.11.20221:
 l’acquirente / committente abbia già ricevuto le fatture emesse dal cedente / prestatore e pagato il corrispettivo dovuto;
 risulti stipulato tra le parti l’accordo di cessione del credito ovvero emessa la fattura con l’annotazione relativa al riconoscimento dello sconto in fattura (il cui pagamento, in base al punto precedente, deve essere già stato effettuato).
Tale risposta, limitando l’esonero dai nuovi adempimenti soltanto ai predetti casi porta a ritenere che i nuovi adempimenti (visto di conformità / asseverazione della congruità delle spese) devono essere assolti con riferimento anche agli interventi in corso per i quali non si sono ancora realizzate le situazioni sopra elencate.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli interventi per i quali il contribuente, alla data del 12.11.2021, ha già inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito, non è richiesto l’assolvimento dei nuovi obblighi sia per l’accettazione (successiva alla predetta data) del credito ceduto, sia per l’eventuale successiva cessione dello stesso. Conseguentemente, anche dopo il 12.11.2021 potranno essere accettati e ceduti i crediti ricevuti senza assolvimento dei nuovi obblighi.

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE
Con riferimento all’asseverazione richiesta anche per gli interventi per i quali è prevista l’applicazione delle detrazioni in misura “ordinaria” (diversa dal 110%) di cui il contribuente intente fruire optando per la cessione del credito / sconto in fattura, l’Agenzia evidenzia che:
 l’asseverazione richiesta è esclusivamente riferita alla “congruità delle spese”, fermo restando l’obbligo di asseverazione riguardante la conformità tecnica degli interventi eseguiti previsto dalle disposizioni già vigenti con riferimento a specifici interventi;
 tale asseverazione della congruità delle spese può essere rilasciata dai tecnici già abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’art. 119, comma 13, DL n. 34/2020 per gli interventi con detrazione del 110%, per la medesima tipologia di intervento;
 in attesa del nuovo Decreto del MiTE che fisserà nuovi valori massimi di riferimento per talune categorie di beni, è applicabile il DM 6.8.2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”), ai cui valori va pertanto fatto riferimento per verificare la congruità delle spese sostenute.

In merito l’Agenzia rammenta altresì che, in assenza di valori di riferimento, resta comunque applicabile quanto disposto dall’art. 119, comma 13-bis, DL n. 34/2020 ai sensi del quale “la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

VISTO DI CONFORMITÀ
Con riferimento al nuovo obbligo di apposizione del visto di conformità in caso di fruizione della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, dalla risposta fornita dall’Agenzia risulta che:
 tale obbligo riguarda anche i lavori effettuati e pagati nel 2021 da indicare nel mod. 730 / REDDITI 2022 (senza alcuna distinzione tra quelli da concludere e già conclusi e/o già pagati);
 il visto di conformità in esame riguarda esclusivamente i dati riguardanti la detrazione del 110% e non la dichiarazione nel suo complesso, fermo restando che, l’apposizione del visto di conformità “ordinario” alla dichiarazione (collegato, ad esempio, all’utilizzo dei crediti), questo include anche l’asseverazione dei dati ai fini della detrazione del 110%;
 la documentazione relativa al rilascio del visto di conformità in esame va conservata dal contribuente unitamente a tutta la documentazione relativa agli interventi per i quali fruisce della detrazione del 110%.

Artt. 119 e 121, DL n. 34/2020
DL n. 157/2021
FAQ Agenzia Entrate 22.11.2021
Informativa SEAC 16.11.2021, n. 349

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