Decreto Milleproroghe: le novità dopo la conversione in legge
Sulla Gazzetta Ufficiale 24.2.2025, n. 45 è stata pubblicata la Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”.
In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, è stata introdotta una serie di novità. Ecco nel dettaglio alcuni interventi. Per ulteriori approfondimenti clicca qui e scarica la scheda completa realizzata dall’Ufficio Fiscale di Confcommercio Lecco
ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI
Per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia / sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, è confermata la proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 dell’obbligo, previsto dall’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni verificatisi in Italia.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il predetto termine è stato differito al 31.12.2025.
La copertura assicurativa in base alla citata disposizione interessa i seguenti beni:
• terreni e fabbricati;
• impianti e macchinari;
• attrezzature industriali e commerciali.
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il DM n. 18/2025 con il quale il MEF ha definito le “modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”.
In particolare, come disposto espressamente dall’art. 11 del citato Decreto, per le polizze assicurative già in essere, l’adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal primo rinnovo / quietanzamento utile delle stesse.
BONUS ALBERGHI
È confermata la proroga (dal 31.12.2024) al 31.10.2025 del termine per l’effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica ai fini del riconoscimento del credito d’imposta / contributo a fondo perduto (c.d. “bonus alberghi”), riconosciuto dall’art. 1, DL n. 152/2021, a favore delle strutture alberghiere, agriturismi, imprese che gestiscono strutture ricreative all’aria aperta, imprese del comparto turistico / ricreativo / fieristico / congressuale, compresi gli stabilimenti balneari / complessi termali / porti turistici e parchi tematici (inclusi parchi acquatici e faunistici) previsto nell’ambito dell’attuazione del c.d. “PNRR”.
In particolare le agevolazioni in esame spettano per:
1. interventi strutturali, di riqualificazione energetica e antisismica;
2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
3. interventi funzionali alla realizzazione di quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di tali attività;
5. interventi di digitalizzazione.
In relazione alle spese sostenute:
• è erogato un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute;
• è possibile altresì usufruire di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 100.000 per ciascun beneficiario.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000 che può essere aumentato anche cumulativamente:
• fino a € 30.000, se l’intervento prevede una quota di spesa per la digitalizzazione / innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale;
• fino a € 20.000, in caso di imprese / società di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 198/2006 per l’imprenditoria femminile, società cooperative e società di persone costituite almeno al 60% da giovani, società di capitali le cui quote pari almeno ai 2/3 sono detenute da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani operanti nel settore turistico (dai 18 ai 35 anni);
• fino a € 10.000, in caso di imprese / società la cui sede operativa è ubicata nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta ed il contributo sono cumulabili a condizione che, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non sia superato il costo sostenuto per gli interventi effettuati.
Va considerato che gli incentivi (credito d’imposta / contributo a fondo perduto) sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa originariamente fissato (€ 40 milioni per il 2025).
CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0”
Il credito d’imposta “Transizione 5.0”, previsto dall’art. 38, DL n. 19/2024, spetta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui deriva una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.
Con la Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) sono state introdotte alcune novità in merito a tale beneficio, con la previsione, tra l’altro, della riduzione degli scaglioni di investimento, l’introduzione di un’aliquota unica per investimenti fino a € 10 milioni e la revisione delle maggiorazioni per gli impianti).
Si rammenta che il credito d’imposta è riconosciuto per i progetti innovativi avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025. A tal fine:
• la data di avvio corrisponde a quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Come precisato dal GSE nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, l’agevolazione non spetta per gli investimenti il cui ordine / prenotazione sia effettuato nel 2023 o anni precedenti, ancorché la consegna / messa in funzione del bene avvenga nel 2024 o 2025;
• la data di completamento corrisponde a quella di effettuazione dell’ultimo investimento e, in particolare, se l’ultimo investimento ha ad oggetto:
− beni materiali / immateriali di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016, alla data di effettuazione individuata ex art. 109, TUIR (consegna / spedizione, ecc.);
− beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori degli stessi beni;
− attività di formazione finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.