Decreto Ristori Bis, le disposizioni previste e in vigore dal 9 novembre

DECRETO RISTORI BIS

Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020), in vigore dal 9 novembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
1. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (art.1)
L’articolo prevede:
a) Sostituzione dell’Allegato 1 al decreto-legge n.137/2020 (c.d. Decreto Ristori)
Il comma 1 sostituisce l’elenco richiamato dall’art. 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori), allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso articolo.
In particolare, è prevista l’estensione delle agevolazioni, con le relative percentuali per la determinazione del contributo ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ristori, alle seguenti attività economiche:
• 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi (100%)
• 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere (100%)
• 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri (100%)
• 503000 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) (100%)
• 522130 Gestione di stazioni per autobus (100%)
• 522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri(100%)
• 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (50%)
• 619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point (50%)
• 742011 Attività di fotoreporter (100%)
• 742019 Altre attività di riprese fotografiche (100%)
• 743000 Traduzione e interpretariato (100%)
• 855100 Corsi sportivi e ricreativi (200%)
• 855201 Corsi di danza (100%)
• 910100 Attività di biblioteche e archivi (200%)
• 910200 Attività di musei (200%)
• 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (200%)
• 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (200%)
• 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (100%)
• 931992 Attività delle guide alpine (200%)
• 960110 Attività delle lavanderie industriali (100%)
b) Incrementi del contributo per operatori con domicilio fiscale o sede operativa in Aree classificate Zona Rossa o Zona Arancione
Al comma 2 viene previsto che per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:
• 561030 – gelaterie e pasticcerie
• 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
• 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina
• 551000 – alberghi
con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree classificate Zona Rossa o Zona Arancione), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto Ristori è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al citato decreto (riportato in calce alla presente nota).
c) Integrazione dell’elenco dei Codici Ateco da parte del Ministero dello sviluppo economico
Con il comma 3 dell’articolo in commento viene abrogato il comma 2 dell’art. 1 del Decreto Ristori che prevedeva la possibilità da parte del Ministro dello sviluppo economico di individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici danneggiati dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020.
Si fa presente, però, che l’art. 8, comma 5 del provvedimento in commento, sostituendo di fatto la disposizione abrogata stabilisce che, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, il Ministro dello sviluppo economico, possa individuare ulteriori codici ATECO, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020.
d) Nuovo contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande
Il comma 4 prevede che il contributo a fondo perduto di cui all’articolo in commento venga riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità che verranno disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, già previsto dall’art. 1, comma 11 del Decreto Ristori.
Il comma 5 prevede che:
– per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1 al decreto in commento (riportato in calce alla presente nota), il contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto Ristori;
– per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1 al decreto in commento (riportato in calce alla presente nota), il contributo spetta alle condizioni stabilite dal Decreto Ristori all’art. 1, comma 3 (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019) e comma 4 (riconoscimento del contributo anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019). Il contributo è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Gli oneri derivanti dall’articolo 1 sono valutati in 508 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 (art. 2)
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con
D.P.C.M. 3 novembre 2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
– hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree classificate Zona Rossa), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020;
– alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;
– dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività) di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto in commento (riportato in calce alla presente nota).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Per la determinazione dell’agevolazione si applicano i criteri e le modalità di cui all’art.1, commi da 3 a 11, del Decreto Ristori ed il valore del contributo è calcolato, in relazione alla percentuale del 200% per le attività economiche riportate nell’Allegato 2 al presente decreto (riportato in calce alla presente nota).
Gli oneri derivanti dall’articolo 2 sono quantificati in 563 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee (art. 8)
Il comma 1 prevede che, con ordinanze del Ministro della Salute, siano classificate e aggiornate le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone arancioni e zone rosse).
Il comma 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l’anno 2020 e 70 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a finanziare l’estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del presente decreto, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute.
In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14 del decreto in commento, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi.
Ai fini degli articoli 1 e 2 del decreto in commento, entro 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto del Temporary Framework Covid-19.
4. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15)
L’articolo istituisce il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per far fronte alla crisi economica di tali enti, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Fondo può intervenire in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), iscritte nella relativa anagrafe.
Dal punto di vista attuativo, è delegata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato
– Regioni, l’individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
E’ infine prevista la non cumulabilità del contributo erogato attraverso il Fondo in commento con le misure previste dall’art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) e dall’art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) del Decreto Ristori.
5. Prodotti ortofrutticoli di Quarta gamma (art. 22)
Viene sostituito l’art. 58-bis del Decreto Legge n. 104/2020 con una nuova formulazione.
La nuova disposizione dell’art. 58-bis prevede che alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (L. 77/2011) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo.
Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e la procedura revoca del contributo.
Per la misura sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2020.
6. Fondo unico per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 29)
Viene creato il “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” al quale confluiscono le risorse stanziate per le Associazioni sportive dilettantistiche con l’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le risorse provenienti dal Fondo per il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche (di cui all’articolo 3 del Decreto Ristori).

DISPOSIZIONI FISCALI
1. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (art. 4)
L’art. 8 del decreto “Ristori” (decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137) – come noto – ha esteso la fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del decreto “Rilancio”, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, solo per i soggetti che svolgono attività penalizzate dalle misure di contenimento del contagio recate dal DPCM 24 ottobre 2020 e riportate nel relativo Allegato 1 .
Con la disposizione in esame, il suddetto credito d’imposta viene esteso, anche alle imprese direttamente interessate dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.
In particolare, si tratta delle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al decreto in esame (riportato in calce alla presente nota), nonché delle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (Attività di agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto in esame.
Con riferimento ai soggetti sopra individuati l’accesso al beneficio è consentito indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d’imposta precedente (2019) e in presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50%, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d’imposta 2019.
Il credito di imposta, infine, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, con il quale sono state riconosciute ammissibili, fino al 31 dicembre 2020, alcune particolari tipologie di aiuti di Stato.
2. Cancellazione della seconda rata IMU (art. 5)
Con l’art. 78 del decreto “Rilancio” – come noto – è stata prevista l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU, relativa al 2020, per le seguenti categorie di immobili:
1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Con l’articolo 9 del decreto “Ristori”, l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, per l’anno 2020, (in scadenza il 16 dicembre 2020) è stata estesa agli immobili, e relative pertinenze, in cui si esercitano le attività elencate nella tabella di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Con l’articolo in esame, viene stabilito che, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto in esame (riportato in calce alla presente nota), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto in esame.
3. Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 6)
L’art. 98 del decreto “Agosto” – come noto – ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine del versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), per i contribuenti ISA (ossia contribuenti per i quali sono
stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito in ciascun Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze) e i forfettari, sempreché ambedue le categorie di soggetti abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Con l’articolo in esame, viene stabilito che la proroga al 30 aprile 2021 si applica, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei confronti dei soggetti ISA individuati dal citato art. 98, comma 1, sempreché siano operanti nei settori economici individuati:
1. nell’Allegato 1 al decreto Ristori (come sostituito dall’articolo 1, comma 1 del presente decreto);
2. nell’Allegato 2 al decreto in esame, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto in esame.
L’agevolazione in parola trova applicazione anche per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti, operanti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zone arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto in esame.
4. Sospensione dei versamenti tributari (art. 7)
L’articolo in esame, consente la sospensione dei versamenti dei tributi di seguito specificati in favore dei soggetti che svolgono le seguenti attività:
a) attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020,
b) attività dei servizi di ristorazione esercitate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni/rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato D.P.C.M. e dell’articolo 30 del decreto in esame;
c) attività di cui ai settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto legge in esame (riportato in calce alla presente nota), nonché, attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del citato D.P.C.M. e dell’articolo 30 del decreto in esame.
In favore dei soggetti che svolgono le citate attività sono, pertanto, sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (emolumenti corrisposti nel mese di ottobre);
2. ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto (liquidazione terzo trimestre e mese di ottobre).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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