Esenzione Imu Imprese settore turistico ricettivo

ESENZIONE IMU IMPRESE SETTORE TURISTICO-RICETTIVO

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché all’incremento dei prezzi dell’energia è riconosciuto per il 2022 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese del settore turistico-ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.
L’efficacia della nuova previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico – ricettivo:
• imprese turistico-ricettive;
• imprese esercenti attività agrituristica;
• imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
• imprese del comparto fieristico e congressuale;
• complessi termali;
• parchi tematici, parchi acquatici / faunistici.
Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:
• i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
• tali attività abbiano subìto una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
• non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
• non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.
I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE.

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