Esterometro: differite all’1 luglio 2022 le nuove modalità di invio

15Con decorrenza dall’1.1.2022 la Finanziaria 2021 ha sostituito l’invio (trimestrale) all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”, con un invio tramite SdI utilizzando il “formato” della fattura elettronica.
Recentemente, in sede di conversione, del c.d. “Decreto Fiscale” è stato approvato un emendamento che prevede lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio

Come disposto dal comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, c.d. “esterometro”, con le modalità fissate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

In base al citato Provvedimento 30.4.2018 per le operazioni attive / passive effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA residenti trasmettono i seguenti dati:
O dati identificativi del cedente / prestatore;
O dati identificativi dell’acquirente / committente;
O data del documento comprovante l’operazione;
O data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
O numero del documento;
O base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, per le operazioni senza IVA, tipologia (“natura”) dell’operazione.

La comunicazione telematica in esame, originariamente prevista con periodicità mensile, per effetto di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, va effettuata con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per effetto dell’implementazione del citato comma 3-bis ad opera dell’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022 i relativi dati vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo il “formato” previsto per la fattura elettronica.

L’invio dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (ad esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica), va effettuato:

O con riferimento alle cessioni / prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);
O con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute, entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione.

Quindi, la norma propone una doppia novità:
• la prima riguarda l’estensione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica a tutte le operazioni attive effettuate verso soggetti esteri;
• la seconda riguarda la modifica delle modalità e dei termini di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture ricevute da soggetti esteri, attualmente effettuate attraverso il c.d. “esterometro”.
Saranno escluse dall’obbligo di invio allo SdI le sole operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (o una fattura elettronica secondo le regole stabilite), restando comunque facoltà del contribuente di procedere all’invio telematico.
Sul fronte delle operazioni attive, si profila quindi un duplice adempimento:
• il 1° sarà l’invio della fattura elettronica nei consueti termini (solitamente 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione);
• il 2° sarà l’invio al cliente estero della fattura in formato cartaceo, non avendo quest’ultimo la possibilità di accedere al Sistema di Interscambio.

Per le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi alle fatture transfrontaliere ricevute, l’obbligo sarà mensile: entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura. Quest’ultimo adempimento sembra essere quello di maggiore impatto, dovendo il soggetto passivo residente convertire i dati, per ogni fattura ricevuta, nel medesimo formato .Xml previsto per le fatture attive e provvedere all’invio alla piattaforma SdI nei termini sopra indicati.

Per concludere, l’aspetto sanzionatorio: sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, con riduzione del 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza. In compenso andrà in pensione l’esterometro, ma l’obiettivo “semplificazione” è nuovamente fallito. Quando la cura è peggiore del male

DIFFERIMENTO DELLE NUOVE REGOLE ALL’1.7.2022
In sede di conversione del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale” è stato approvato dalle Commissioni Riunite un emendamento in base al quale le nuove modalità di invio del c.d. “esterometro” sopra accennate sono differite all’1.7.2022.
Il testo, dopo l’approvazione da parte del Senato, passa alla Camera per la conversione (definitiva).

 

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