Esterometro, gli adempimenti previsti per il 2022

La Finanziaria 2021 ha previsto, a decorrere dall’1.1.2022, la modifica dell’invio (trimestrale) all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.
In particolare i predetti dati devono essere trasmessi tramite SdI utilizzando il formato previsto per la fatturazione elettronica.
In sede di conversione del c.d. “Decreto Fiscale” è stato disposto lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha “recepito” tale differimento apportando le conseguenti modifiche alle regole tecniche e ai termini per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni in esame.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, è prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei relativi dati, c.d. “esterometro”, con le modalità definite dal Provvedimento 30.4.2018.

NB:
Tale adempimento non è richiesto per le operazioni certificate da fattura elettronica ovvero da bolletta doganale.

L’invio dei predetti dati relativi al cosiddetto esterometro, originariamente mensile, è stato fissato dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con l’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), modificando il citato comma 3-bis, è stato previsto che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022, i dati relativi alle operazioni da / verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato XML previsto la fatturazione elettronica.
In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020), doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.
Le novità in argomento sono accompagnate da modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Le specifiche tecniche dell’esterometro, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:
• la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il Tipo documento TD10 e TD11. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
• la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
3. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,
4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).
Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018, restano valide fino al 30 giugno 2022.
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive, ovvero:
 con riferimento alle cessioni / prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia, in linea generale, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
 con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute, entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Conseguentemente, i dati relativi al primo trimestre andranno inviati entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato) mentre la comunicazione del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 22.8.2022 (il 31.7 cade di domenica e dall’1.8 opera la c.d. “Proroga di Ferragosto”).

• Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015
• Art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021
• Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018; 28.10.2021 e
23.12.2021

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