Imposta di bollo elettronica, le ultime novità

Imposta di bollo elettronica, le ultime novità

E-fattura: gli effetti della legge di Bilancio 2021 sull’adempimento dell’imposta virtuale e la nuova rimodulazione delle scadenze.

Una recente disposizione contenuta nella legge di Bilancio per l’anno 2021 (art. 1, c. 1108) prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, l’imposta di bollo è dovuta in solido con il cedente del bene o il prestatore del servizio anche quando il documento viene emesso da un soggetto terzo. Generalmente l’imposta di bollo viene richiesta in pagamento al soggetto che ha emesso la fattura, ma ora la norma estende la sua responsabilità anche se la fattura è stata emessa in nome e per conto di terzi.
Sono ora intervenute altre modifiche normative sull’applicazione dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche per effetto del D.M. 4.12.2020, che ha cambiato le tempistiche per il versamento (provvedimento attuativo n. 34958 del 4.12.2020), ora il pagamento deve essere eseguito non più entro il giorno 20 del mese successivo, ma entro il 2° mese successivo a ciascun trimestre. C’è un’eccezione per il 2° trimestre in quanto il termine cadrebbe alla fine di agosto e slitterà quindi al 30.09.

Se nel 1° e 2° trimestre l’importo risulta inferiore a 250 euro, il versamento viene prorogato al trimestre successivo; quindi il versamento del 1° trimestre slitta alla fine del mese di settembre e qualora anche nel 2° trimestre non si raggiungesse tale importo, il pagamento slitterebbe alla fine di novembre.

Per le fatture elettroniche lo SdI svolge un controllo e l’informazione viene messa a disposizione del contribuente entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre; il contribuente, entro la fine del 1° mese successivo al trimestre (10.09 per il secondo trimestre) può procedere alla variazione dei dati comunicati se non li ritiene corretti. In assenza di comunicazione, le variazioni si intendono confermate. Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre, l’Agenzia comunica l’importo da versare (20.09 per il 2° trimestre).
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate predispone 2 elenchi distinti contenenti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche emesse e inviate mediante SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A non modificabile); il secondo elenco comprende le fatture che invece non riportano l’imposta di bollo, ma che secondo l’Agenzia dovrebbe essere assolta (elenco B modificabile). Questi elenchi sono resi disponibili al cedente prestatore o suo intermediario entro il giorno 15 successivo a ciascun trimestre. Il contribuente ha la facoltà di modificare l’elenco B e integrarlo con modifiche o informazioni. Le modifiche devono essere ritrasmesse entro il mese successivo a ciascun trimestre (10.09 per il 2° trimestre). Se non intervengono modifiche all’allegato B a cura del contribuente o del suo intermediario, si intendono accolte le correzioni formulate dall’Agenzia. Quindi, l’Agenzia trasmette l’importo dovuto entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre (20.09 per il 2° trimestre) in tempo utile per seguire il versamento entro la fine del medesimo mese.
In caso di pagamento tardivo il servizio web calcola anche il ravvedimento operoso. Invece in caso di omesso o carente pagamento giunge al contribuente un’apposita comunicazione comprendente il codice da riportare nel modello F24 e gli elementi relativi all’anomalia, oltre all’ammontare dell’imposta, interessi e sanzioni dovuti. In caso di ulteriore omesso versamento, scatta l’iscrizione a ruolo.

 

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