Indici sintetici di affidabilità fiscale: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) – Provvedimento Agenzia delle Entrate 11 aprile 2025
Come noto, l’articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, riconosce determinati benefici fiscali ai contribuenti cui si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Ora, per quanto riguarda l’anno d’imposta 2024, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’’11 aprile 2025, sono approvati i livelli di affidabilità fiscale per accedere al “regime premiale” e sono dettati, altresì, le relative disposizioni di attuazione.
In particolare, viene disposto che:
1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA (lettera a) del citato comma 11) è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 70.000 euro annui risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2025. Detto importo scende a 50.000 euro annui per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9;
b) 70.000 euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, nell’ipotesi di credito IVA infrannuale. Detto importo scende a 50.000 euro annui per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9;
c) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2024. Detto importo scende a 20.000 euro annui per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9.
Il Provvedimento in esame dispone che i menzionati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 (e 8,5 per gli importi ridotti), calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Viene disposto, inoltre, che le citate soglie di esonero riguardanti l’IVA sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2026.
2. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA (lettera b) del citato comma 11) maturato per l’anno di imposta 2025 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024.
Inoltre, nei confronti di quei contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9, viene riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2025 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Anche in tali casi, il Provvedimento in esame prevede che i benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 (e pari a 8,5 per gli importi ridotti), calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Le citate soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.
3. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (lettera c) del citato comma 11) è riconosciuta:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
4. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (lettera d) del citato comma 11), è riconosciuta:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
5. I termini di decadenza per l’attività di accertamento (lettera e) del citato comma 11) sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2024, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
6. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (lettera f) del citato comma 11) è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9, sempre per il periodo di imposta 2024, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il Provvedimento dispone, inoltre, che il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
7. Nell’ipotesi di contribuenti che conseguano, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, il Provvedimento in esame dispone, infine, che gli stessi possano accedere ai benefici premiali in parola se:
a) applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
b) il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.