Le principali novità del Decreto Liquidità per le imprese
Decreto Liquidità: le principali novità
Sulla G.U 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 1232020 contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, c.d. “Decreto Liquidità”, in vigore dal 9.4.2020.
Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità contenute nel Decreto in esame. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nonché l’emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza “Coronavirus”.
Scarica la sintesi completa dell’Ufficio Fisco di Confcommercio Lecco
Tra i principali aspetti ne elenchiamo alcuni
Sostegno alla liquidità delle imprese
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19, è disposta la concessione da parte di SACE spa di garanzie, fino al 31.12.2020, in conformità della normativa Eu in materia di aiuti di Stato, a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Tra i beneficiari sono ricomprese anche le piccole-medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/UE e “i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA”, cha abbiano utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di garanzia.
In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni.
a) | La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. |
b) | L’impresa beneficiaria:
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c) | L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
Per le imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019 va fatto riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale. Per la verifica del limite di importo garantito:
Se la stessa impresa / stesso gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame gli importi di detti finanziamenti si cumulano. |
c) | |
d) | La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
Va inoltre evidenziato che:
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e) | Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono così quantificate:
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f) | La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la migliore mitigazione del rischio. |
g) | La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dal 10.4.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. |
h) | Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto / dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. |
i) | L’impresa beneficiaria della garanzia / ogni altra impresa dello stesso gruppo deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi / riacquisto di azioni nel corso del 2020. |
l) | L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. |
m) | Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato siano superiori a quelle detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti entro il 9.4.2020. |
n) | Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale / investimenti / capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. |
Rilascio della garanzia
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese:
con meno di 5.000 dipendenti in Italia;
con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi;
è applicabile la seguente procedura:
l’impresa interessata all’erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE spa che processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE spa.
Per le imprese con dipendenti pari o superiori a 5.000 o fatturato pari o superiore a € 1,5 miliardi il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE spa.
Efficacia delle disposizioni
L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione UE.
Va evidenziato che è demandata al MEF l’individuazione di ulteriori modalità attuative / operative delle disposizioni in esame.
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