Lo stralcio dei ruoli fino a 1000 euro: i chiarimenti dell’Agenzia

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispetto allo stralcio dei ruoli

I debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000, sono automaticamente “stralciati” al 31.3.2023.
Lo stralcio riguarda i carichi:
– delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali;
– degli altri Enti, diversi dai precedenti (ad esempio, Enti locali e Casse di previdenza professionali), a condizione che gli stessi non abbiano deliberato, entro il 31.1.2023, di non aderire allo stralcio.

Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale”, la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) prevede, all’art. 1, commi da 222 a 230, lo “stralcio” dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Nell’ambito della Circolare 27.1.2023, n. 2/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato che tale misura:
 è di “tenore analogo – pur se non identico” a quella prevista dall’art. 4, DL n. 41/2021;
 diversamente dalle precedenti disposizioni di stralcio, prevede l’annullamento automatico con modalità differenziate a seconda dell’Ente creditore che ha affidato il carico all’Agente della riscossione (Amministrazione statale / Agenzia fiscale / Ente pubblico previdenziale o altro soggetto);

ha fornito alcuni chiarimenti di seguito riportati.
NB Se il carico oggetto di stralcio è compreso in una cartella per la quale il contribuente intende usufruire della c.d. “rottamazione – quater” ai sensi dei commi da 231 a 251 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha chiarito, con una specifica FAQ che gli importi da versare per tale definizione riportati nella comunicazione inviata al contribuente entro il 30.6.2023 “terranno già conto” dello stralcio dei carichi fino a € 1.000 effettuato entro il 31.3.2023.

STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

Sono annullati automaticamente, alla data del 31.3.2023, i debiti:
 di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di:
– capitale;
– interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
– sanzioni;

 risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

Come chiarito nella citata Circolare n. 2/E con particolare riferimento alle sanzioni irrogate dai predetti Enti, l’annullamento opera “per tutte le somme affidate in riscossione”.
NB Va inoltre considerato che:
– dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa;
– le somme corrisposte anteriormente alla data dell’annullamento, ossia fino al 31.3.2023, “restano definitivamente acquisite”.

Merita evidenziare che lo stralcio interessa, come sopra accennato:
 i singoli carichi. Pertanto, se nell’ambito di una medesima cartella sono compresi carichi diversi, gli stessi sono stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore a € 1.000, ancorché l’ammontare complessivo risulti superiore a tale limite (così, ad esempio, in presenza di una cartella relativa a due carichi, di cui uno riferito all’IVA pari a € 800 ed un altro alla liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, pari a € 910, lo stralcio interessa entrambi);

 i carichi il cui “importo residuo” all’1.1.2023 sia non superiore a € 1.000. Non rileva, quindi, l’importo del carico originario (così, ad esempio, lo stralcio riguarda anche un carico di importo originario pari a € 3.500 il cui ammontare residuo all’1.1.2023 risulta pari a € 960).

ESCLUSIONI
La cancellazione automatica è esclusa con riferimento ai debiti relativi ai carichi riferiti a:
 somme di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018, ossia:
– somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché all’IVA riscossa all’importazione.

STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI
É altresì previsto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:
 O di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di:
capitale;
interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
sanzioni;

 risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali).

NB Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

L’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può aver disposto la non applicazione delle previsioni in esame. In tal caso potrebbe risultare consentita la “rottamazione – quater”.
Va infine considerato che:
O dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa;
O non sono applicabili gli interessi di mora.

Ciò, come specificato nella citata Circolare n. 2/E, anche con riguardo ai debiti risultanti da carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 dagli Enti che hanno adottato, entro il 31.1.2023, il Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di stralcio.

STRALCIO SANZIONI DIVERSE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE / CONTRIBUTIVE
Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni:
tributarie;
degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;

lo stralcio in esame, per effetto di quanto disposto dal citato comma 228, è applicabile limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge n. 689/81 e gli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 602/73.
Di fatto lo stralcio non riguarda, come confermato nella citata Circolare n. 2/E,
“le sanzioni … e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare”.

Riferimenti normativi

Art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022
Circolare Agenzia Entrate 27.1.2023, n. 2/E
Informativa SEAC 4.1.2023, n. 6

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