Mini Ires 2025: le modalità attuative

Le modalità attuative della Mini Ires 2025

In attesa dell’attuazione dei principi contenuti nella Riforma fiscale che prevedono la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, o in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stata disposta, limitatamente al 2025, la riduzione dell’aliquota IRES al 20%, c.d. “Mini IRES” (in luogo dell’aliquota ordinaria del 24%) a favore delle imprese che presentano specifici requisiti.
Con il recente Decreto 8.8.2025, pubblicato sulla G.U. 18.8.2025, n. 190 il MEF ha emanato le disposizioni attuative di tale agevolazione, alcune di seguito esaminate (clicca qui per scaricare il documento completo a cura dell’Ufficio Fiscale di Confcommercio Lecco).

SOGGETTI INTERESSATI
Come previsto dall’art. 3 del citato Decreto, la riduzione dell’aliquota IRES interessa:
• spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento UE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento UE n. 1435/2003 residenti in Italia;
• enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali;
• società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con / senza personalità giuridica, non residenti in Italia, relativamente alla stabile organizzazione in Italia;
• enti non commerciali, limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’(eventuale)attività commerciale.

CONDIZIONI DI ACCESSO RICHIESTE
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
1. accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);
2. destinazione alla realizzazione di investimenti rilevanti di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).1.
1. Accantonamento utile d’esercizio
In base al comma 2 dell’art. 4 del Decreto in esame l’utile 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti su dividendi di cui all’art. 2433. C.c.
2. Investimenti rilevanti
Ai fini del beneficio in esame, è richiesto che sia destinato alla realizzazione di investimenti rilevanti un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).

INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
Come precisato dall’art. 6 del Decreto in esame, la riduzione IRES spetta a condizione che:
• nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025):
 il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con il numero medio dei predetti lavoratori dei 36 mesi precedenti, “escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”.
Come evidenziato nella citata Relazione, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo 1.12.2022 – 30.11.2025;
 siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
Sul punto la citata Relazione precisa che l’incremento occupazionale va determinato in base a quanto previsto dal DM 25.6.2024 ossia verificando se l’incremento occupazionale e l’incremento occupazionale complessivo risultano superiori (o pari) all’1% e, comunque, non diano un risultato inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), “senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte”.
L’incremento occupazionale va calcolato considerando il numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente;
• l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria nell’esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Clicca qui e scarica la scheda completa sulla MIni Ires 2025

 

 

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