I principali interventi fiscali della Legge di Bilancio 2026
È stata approvata definitivamente la Legge di Bilancio 2026 (c.d. Finanziaria), contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2026, tra le quali si segnalano le seguenti.
Scarica la scheda con la sintesi delle principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2026
IRPEF 2026
Confermate le modifiche riguardanti:
• l’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;
• la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.
Detrazioni IRPEF per oneri / spese
Con l’introduzione dell’art. 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli a carico.
Ferma restando l’applicazione di quanto sopra rammentato e dell’art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all’azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata l’introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione spettante per:
• oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
• erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013;
• premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.
TASSAZIONE “BUONI PASTO”
L’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei “buoni pasto” non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:
• fino all’importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
• fino all’importo di € 8, se elettronici.
É confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, soltanto per i “buoni pasto” elettronici, è aumentato a € 10 il valore degli stessi che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.
LOCAZIONI BREVI
In sede di approvazione, è stata stralciata la previsione prevista nel ddl originario e con la modifica dell’art. 1, coma 595, Legge n. 178/2020 è disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d’imposta.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:
• 21% per una sola unità immobiliare locata;
• 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima;
lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).
REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO
È confermato, con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l’estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000.
RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI
In sede di approvazione, è stato modificato il comma 5 dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73. In base alla nuova disposizione, a decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% le provvigioni percepite:
• dalle agenzie di viaggio e turismo;
• dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell’esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti / terzi.