Nuovo tracciato corrispettivi RT: obbligo rinviato

Differito all’1 gennaio 2020 l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato

A seguito delle difficoltà derivanti dal perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e recependo le richieste delle Associazioni di categoria, con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento della data a decorrere dalla quale risulta obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato telematico per effettuare l’invio dei corrispettivi tramite RT.
In particolare è ora previsto che l’aggiornamento del RT per l’invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla ver. 7.0 del tracciato va effettuato entro il 31.12.2021.

A decorrere dall’1.1.2022 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato ver. 7.0.

Con il Provvedimento 20.12.2019 l’Agenzia delle Entrate ha modificato il Provvedimento 28.10.2016, riguardante la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, al fine di aggiornare le relative specifiche tecniche, prevedendo la modifica / implementazione dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione / invio telematico nonché del layout del documento commerciale.
Ciò ha richiesto agli operatori di aggiornare il RT affinché tramite lo stesso la memorizzazione e l’invio telematico dei dati avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni e più in particolare in base a quanto disposto dalla ver. 7.0 del tracciato telematico.
Si rammenta che le modifiche apportate consentono una più corretta e completa elaborazione dei dati, risolvono alcune delle criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza differenziazione tra quanto incassato e non incassato) e consentono la gestione / esposizione dei dati necessari per la partecipazione alla c.d. “Lotteria degli scontrini”.

Al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei RT:
O con il Provvedimento 20.12.2019 è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi sia con il “vecchio” tracciato (ver. 6.0) sia secondo le nuove specifiche (ver. 7.0) dall’1.3.2020 al 30.6.2020. Il citato Provvedimento prevede(va) l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato (ver. 7.0) a decorrere dall’1.7.2020;
O a seguito delle difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale COVID-19, con il Provvedimento 30.6.2020 il predetto termine, a decorrere dal quale l’invio dei dati va effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato (ver. 7.0), è stato differito all’1.1.2021. La possibilità di trasmissione dei dati sia con le “vecchie” modalità che con il nuovo tracciato è stato pertanto esteso fino al 31.12.2020;
O il predetto termine è stato successivamente differito all’1.4.2021, ad opera del Provvedimento 23.12.2020, e ulteriormente differito all’1.10.2021, con conseguente possibilità di effettuare l’invio dei corrispettivi ancora con il “vecchio” tracciato fino al 30.9.2021, ad opera del Provvedimento 30.3.2021.

NB Ora con il Provvedimento 7.9.2021, a seguito delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e recependo le richieste delle Associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha concesso un nuovo differimento all’1.1.2022 del termine a decorrere dal quale l’invio telematico dei corrispettivi dovrà essere effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0).

L’aggiornamento dei RT dovrà pertanto essere effettuato entro il 31.12.2021. Fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il “vecchio” tracciato.
Il mancato aggiornamento del RT comporta, tra l’altro, l’impossibilità di partecipazione alla c.d. “Lotteria degli scontrini” non solo da parte del cliente ma anche da parte dell’esercente.
Contestualmente è stato adeguato al 31.12.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

• Provvedimenti Agenzia Entrate 28.10.2016; 20.12.2019;
30.6.2020; 23.12.2020, 30.3.2021 e 7.9.2021

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