Obbligo collegamento tra Pos e registratori telematici

DALL’1 GENNAIO 2026 COLLEGAMENTO OBBLIGATORIO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI

Definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi (REGISTRATORE TELEMATICO); definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici

In vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, con il Provvedimento del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare i terminali POS, o altri strumenti di pagamento elettronico, ai registratori telematici.
Il nuovo obbligo, che riguarderà le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, è finalizzato a garantire la piena integrazione tra la registrazione dei corrispettivi e i pagamenti effettuati tramite strumenti tracciabili. In tal modo sarà connesso, in maniera automatica e sicura, il momento dell’incasso con quello della certificazione fiscale, riducendo così il margine di errore e il rischio di omissioni nei dati trasmessi all’Amministrazione finanziaria.
Come indicato nel provvedimento, il collegamento tra i due strumenti non richiederà interventi tecnici complessi o connessioni fisiche dirette tra i dispositivi, ma avverrà esclusivamente attraverso un servizio online dedicato, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Gli esercenti dovranno accedere al servizio e procedere all’associazione tra la matricola del registratore telematico, già censito in Anagrafe Tributaria, e i dati identificativi univoci dei terminali POS o degli altri strumenti di pagamento elettronico utilizzati. La procedura prevede, inoltre, l’indicazione dell’indirizzo dell’unità locale presso la quale gli strumenti sono operativi, in modo da assicurare la tracciabilità e la corretta attribuzione dei dati.
Per agevolare l’inserimento, il sistema renderà visibili all’utente gli strumenti di pagamento già comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari, semplificando così l’abbinamento. Nel caso in cui la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi siano effettuate non tramite registratore telematico ma mediante la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere completato direttamente all’interno della medesima piattaforma, senza ulteriori adempimenti.
Il provvedimento stabilisce anche un periodo transitorio per consentire agli esercenti di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni.
In particolare, gli operatori che già dispongono di strumenti di pagamento elettronico al 1° gennaio 2026, o che li attiveranno entro lo stesso mese di gennaio, avranno 45 giorni di tempo, decorrenti dalla data in cui il servizio online sarà reso disponibile, per effettuare la registrazione.
Tale data sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo.
Una volta a regime, invece, per ogni nuovo POS o in caso di modifica del collegamento esistente, la registrazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di attivazione dello strumento e, comunque, entro l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese. In tal modo, il sistema introduce una tempistica flessibile, che consente agli esercenti di gestire l’adempimento con un congruo margine operativo.
Oltre alle modalità di collegamento, il provvedimento definisce anche le regole per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Nello specifico, al momento di ciascuna operazione di vendita o prestazione, i dati relativi al pagamento effettuato – importo e tipologia di strumento utilizzato – vengono registrati e riportati nel documento commerciale. Successivamente, tali informazioni vengono trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in forma aggregata e su base giornaliera, insieme ai dati dei corrispettivi, secondo le stesse modalità tecniche già previste per la trasmissione dei corrispettivi telematici.
Per quanto riguarda, invece, la tutela dei dati personali, il provvedimento in esame individua l’Agenzia delle Entrate come titolare del trattamento, che avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 2015. I dati saranno conservati nei sistemi dell’Anagrafe Tributaria e gestiti da Sogei S.p.A., designata responsabile del trattamento.

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