L’obbligo di invio telematico dei corrispettivi

In vista dell’approssimarsi dell’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi (dall’1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020), si illustrano gli aspetti principali del nuovo adempimento.

In particolare si rammenta che:

  • tra i soggetti interessati rientrano commercianti al minuto, attività alberghiere / di somministrazione di alimenti e bevande nonché soggetti che erogano prestazioni di servizi rese;
  • nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati va effettuato tramite Registratori Telematici (o relativi Server-RT) che devono essere censiti / attivati / messi in servizio da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate;
  • prima dell’intervento del tecnico abilitato, l’esercente deve provvedere ad accreditarsi tramite l’apposita funzione disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario. In tale ultimo caso è necessario che sia stata presentata la delega per lo specifico servizio.

Come noto, con l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è stata introdotta, dall’1.1.2017, a favore dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, la possibilità (per opzione) di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi. Le modalità attuative di tale adempimento sono state definite dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.10.2016.
A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell’art. 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”:

  • a decorrere dall’1.1.2020 scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui al citato art. 22;
  • la decorrenza di tale obbligo è anticipata all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.

Al fine di verificare il superamento o meno di tale limite, la norma fa generico riferimento al “volume d’affari” senza specificare il relativo periodo (volume d’affari realizzato nell’anno precedente ovvero quello “presunto” dell’anno in corso).
La necessità, da parte dell’Agenzia, di “controllare” il rispetto del limite porta a dare rilevanza al volume d’affari 2018, desumibile dal mod. IVA 2019.

Il citato art. 17 prevede altresì che, per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.
In altre parole, quindi, i soggetti che entro il 31.12.2018 hanno optato per l’invio dei corrispettivi in esame, procederanno alla trasmissione telematica per opzione per l’intero anno, con conseguente decorrenza del relativo obbligo dal 2020.
Dal punto di vista operativo, tale “passaggio” non ha conseguenze, in quanto i soggetti che stanno inviando i corrispettivi per opzione hanno già assolto gli adempimenti richiesti e l’invio dei dati per opzione non differisce da quello previsto per obbligo.
A conferma di ciò, il fatto che per i soggetti obbligati ad iniziare l’invio telematico dei dati dei corrispettivi dall’1.7.2019 / 1.1.2020 va fatto riferimento al Provvedimento 28.10.2016, emanato per i soggetti che hanno optato per l’invio in esame dal 2017.
In ogni caso, l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti, “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
  • annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, DPR n. 633/72. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano ad risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

SOGGETTI INTERESSATI
Come sopra accennato, l’obbligo in esame riguarda “i soggetti che effettuano le operazioni di cui
all’art. 22”, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:

  • le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
  • le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
  • le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

ESONERI
L’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in esame dispone che con apposito Decreto il MEF potrà:

  • prevedere specifici esoneri dall’adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercita (comma 1);
  • individuare delle zone, in base “al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati”, nelle quali le cessioni di beni / prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale (comma 6-ter).

Va inoltre evidenziato che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Il comma 3 del citato art. 2 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, che il citato Provvedimento 28.10.2016 individua nei Registratori Telematici (RT) costituiti da “componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”.

CENSIMENTO / ATTIVAZIONE / MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE TELEMATICO
Per essere utilizzato ai fini in esame, il Registratore telematico deve essere attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia (https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori).

Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l’esercente (o un suo delegato) provveda ad accreditarsi mediante l’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Accreditamento
Qualora l’esercente scelga di delegare al proprio intermediario / consulente fiscale l’esecuzione di tali operazioni è necessario che lo stesso sia stato espressamente delegato con la barratura della casella “5. Accreditamento e censimento dei dispositivi” del modello di delega.

Censimento – Attivazione – Messa in servizio
Il Registratore Telematico risulta:

  • “censito” quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene esito positivo alla
    “Richiesta di Certificato Dispositivo” che viene quindi generato (prima fase della procedura di
    attivazione);
  • “attivato” nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate. In
    tale fase, il Registratore Telematico “censito” è associato alla partita IVA dell’esercente “titolare”
    dei corrispettivi;
  • “in servizio” nel momento in cui viene utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei
    corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. In particolare, il Registratore Telematico risulterà
    “in servizio” a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare
    l’effettuazione dell’operazione, il Registratore produce un “documento commerciale” in luogo
    dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

Fino al 30.6.2019 / 31.12.2019 (in base all’ammontare del volume d’affari), il Registratore Telematico può essere utilizzato come un “ordinario” registratore di cassa / misuratore fiscale per l’emissione di scontrini fiscali / ricevute fiscali, con l’osservanza della relativa disciplina. In tal caso il Registratore Telematico risulta “censito” e “attivato” ma “non in servizio”.
In caso di sostituzione / attivazione “anticipata” rispetto alla decorrenza dell’obbligo di invio dei dati, è possibile, per i Registratori Telematici dotati della specifica funzionalità, impostare la data di messa in servizio, in modo da consentire il passaggio automatico dalla modalità “Misuratore Fiscale” alla modalità “Registratore Telematico”. In assenza di detta funzionalità, per la “messa in servizio” di un Registratore Telematico “attivato” è necessario l’intervento del tecnico abilitato.
Il Registratore Telematico dovrà poi essere sottoposto ad apposita verifica con periodicità biennale.
Le suddette operazioni (attivazione / disattivazione, messa in servizio, verificazione periodica) sono comunicate telematicamente dal Registratore stesso all’Agenzia delle Entrate,ottenendo così un censimento dinamico e automatico degli apparecchi e delle operazioni compiute sugli stessi.
L’attivazione si conclude con il rilascio di un QRCODE.

Nell’apposita area riservata presente sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente / titolare del Registratore Telematico accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato:

  • il QRCODE da applicare sull’apparecchio, in luogo visibile ai clienti;
  • le informazioni acquisite dall’Agenzia (dati del contribuente titolare del RT / tecnico abilitato che ha operato sul RT / operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT). Tali informazioni costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico (che va a sostituire quello cartaceo, che viene quindi meno).

GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI
La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l’esito di ricezione.
In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
In caso di mancato / irregolare funzionamento del Registratore Telematico, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento / ci si doti di altro Registratore in servizio, l’annotazione dei corrispettivi va eseguita su un apposito registro che può essere tenuto anche in modalità informatica.

IL DOCUMENTO COMMERCIALE
Con il DM 7.12.2016 il MISE ha definito il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, c.d. “documento commerciale”, che può assumere anche rilevanza ai fini fiscali (si pensi, ad esempio, alla certificazione delle spese per le quali è possibile fruire delle detrazioni / deduzioni IRPEF).

Emissione

  • In formato cartaceo (va garantita al destinatario la leggibilità, conservazione e gestione nel corso del tempo)
  • in formato elettronico (previo accordo con il destinatario). In tal caso va garantita l’autenticità e l’integrità del contenuto del documento

Contenuto

  • Data e ora di emissione
  • numero progressivo
  • dati identificativi del cedente / prestatore (denominazione / ragione sociale / nome e cognome e numero di partita IVA dell’emittente)
  • ubicazione / indirizzo dell’esercizio
  • dati identificativi (codice fiscale / partita IVA) dell’acquirente / committente (*)
  • descrizione dei beni ceduti / servizi resi ovvero, per i prodotti medicinali, numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)
  • ammontare del corrispettivo complessivo / di quello pagato / dell’IVA
  • aliquota IVA applicata ovvero natura dell’operazione “senza” IVA (esclusa / esente / non imponibile / ecc.)
  • ammontare dell’importo detraibile / deducibile ai fini fiscali (*).

Inoltre, per i documenti relativi:

  • alla vendita, va indicata anche la modalità di pagamento (contanti / strumenti elettronici) ovvero la mancata riscossione dei corrispettivi (*);
  • ad un reso / annullo, va riportato il numero del documento commerciale al quale si riferisce il reso / che si intende annullare.

Efficacia ai fini fiscali
Consente:

  • la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per l’acquisto di beni / servizi;
  • la deduzione / detrazione IRPEF prevista per le persone fisiche;
  • l’emissione della fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72.

In tal caso le specifiche tecniche precisano che “il Registratore Telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nel tracciato di cui all’Allegato

– Tipi dati documento commerciale valido ai fini fiscali”, ossia tutte le informazioni riportate nel riquadro “Contenuto” sopra riportato.

(*) Tale dato deve essere presente sui documenti commerciali ai quali si intende dare validità anche ai fini fiscali.

Il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di un’operazione effettuata prima dell’emissione del documento commerciale; successivamente può essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce.
Di seguito si riporta il facsimile del “Documento commerciale con rilevanza ai fini fiscali” definito nell’Allegato del citato Decreto.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA PER GLI UTENTI “MULTICASSA”
Come sopra accennato, il Provvedimento in esame prevede che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi va effettuata direttamente dal RT. Va tuttavia evidenziato che, per gli esercenti che operano con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita, le Specifiche tecniche prevedono che la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa può essere effettuata mediante un unico “punto di raccolta”.
Il “punto di raccolta” può essere costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa che funge da “Server di consolidamento – Registratore Telematico” ovvero da un Server-RT, collocato nel singolo punto vendita. In tali casi deve essere predisposto un protocollo di scambio dei dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati scambiati.
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i seguenti chiarimenti riguardanti i soggetti che utilizzano più punti cassa.

Utenti “multicassa” con 2 o più Server-RT in un unico punto vendita
In un unico punto vendita possono essere usati 2 o più server-RT purché a ognuno di essi siano collegati almeno 3 punti cassa. Come precisato nelle Specifiche tecniche, per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a 3 punti cassa per singolo punto vendita, è possibile effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico “punto di raccolta” (il server-RT nel singolo punto vendita).

In tal caso:

  • le prime 4 cifre della matricola dei dispositivi dei punti cassa sono uguali per tutti i dispositivi e identificheranno il punto vendita;
  • le restanti 4 cifre identificano i punti cassa collegati al server-RT con una numerazione univoca e progressiva nell’ambito del punto vendita.
    In merito si rammenta altresì che anche il Server-RT deve essere certificato / attivato / messo in servizio dai tecnici abilitati e sullo stesso va apposto il relativo QRCODE.

Utenti “multicassa” con utilizzo in un unico punto vendita di un Server-RT e di 1 o più RT con autonoma operatività
In unico punto vendita possono essere usati insieme ad un server-RT anche dei singoli RT che operano e trasmettono autonomamente i corrispettivi contabilizzati.

Con riferimento ai soggetti in esame (che operano con più punti cassa – almeno 3 – per punto vendita) si evidenzia che, in caso di memorizzazione e trasmissione dei dati tramite un Registratore Telematico collegato / Server-RT, anziché autonomamente per singolo punto cassa / Registratore Telematico:

  • è richiesta la certificazione annuale del bilancio d’esercizio e
  • la conformità dei processi contabili / amministrativi deve essere effettuata da una Società di Revisione.
    In tali casi è altresì richiesta l’adozione di un processo di controllo relativamente alla conformità dei sistemi informatici coinvolti nel processo di memorizzazione e trasmissione dei dati.

CREDITO D’IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI
Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

  • acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;
  • adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico;
    il Legislatore, con il comma 6-quinquies del citato art. 2, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.
    Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). A tal fine è stato istituito il codice tributo “6899”

 

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