Pronto il codice destinatario per le fatture elettroniche con San Marino

Fatture elettroniche per San Marino: pronto il codice destinatario

Alla luce dell’estensione dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, recentemente l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario (2R4GTO8) utilizzabile dai fornitori italiani nelle fatture emesse nei confronti dei clienti sammarinesi.
Si rammenta che dall’1.10.2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, possono scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo.

L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
Con il Decreto 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
O daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
O dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
Con il Provvedimento 5.8.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l’emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, specificando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.
In particolare per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura (non imponibile IVA), nonchè la (eventuale) nota di variazione, va emessa in formato elettronico tramite SdI.
NB Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Come desumibile dal citato Provvedimento 5.8.2021, l’Ufficio Tributario di San Marino:
O è deputato alle “lavorazioni” delle fatture elettroniche;
O è accreditato come “nodo attestato” al SdI.
Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse da SdI all’Ufficio Tributario di San Marino.
Quest’ultimo, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione:
O convalida la regolarità della fattura (condizione per la non imponibilità IVA ex artt. 8 e 9, DPR n.633/72);
O comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino (verificabile dal cedente italiano tramite l’apposito servizio di consultazione delle fatture elettroniche gestito dall’Agenzia delle Entrate).

CODICE DESTINATARIO UTILIZZABILE
Recentemente l’Ufficio Tributario di San Marino (hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino) con la Circolare 31.8.2021, n. 92466, ha reso noto il seguente codice destinatario (7 caratteri alfanumerici):

2 R 4 G T O 8 (*)

(*) I caratteri in grassetto sono lettere.
NB L’omessa compilazione del campo “Codice destinatario” comporta lo scarto della fattura da parte di SdI.

  • Art. 12, DL n. 34/2019
  • DM 21.6.2021
  • Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021
  • Circolare Ufficio Tributario RSM 31.8.2021, n. 92466

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