Pronto il codice tributo per il bonus sanificazione

Pronto il codice tributo per il bonus “sanificazione / acquisto DPI”

Il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto uno specifico credito d’imposta, c.d. bonus ” sanificazione / acquisto DPI”, pari al 60% delle spese sostenute dal beneficiario.
Al fine di rispettare il limite di spesa previsto (€ 200 milioni), il Legislatore ha optato per riconoscere tale credito d’imposta in misura pari alla percentuale (15,6423%) ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, desumibile dalle apposite comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo da riportare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione, a decorrere dal 14.9.2020, del bonus in esame.

L’art. 125, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
• la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate:
• con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, ha fornito una serie di chiarimenti in merito a soggetti interessati / spese agevolabili / modalità e termini di utilizzo del credito;
• con il Provvedimento 10.7.2020 ha approvato l’apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020 ;
• con la Circolare 20.8.2020, n. 25/E ha fornito ulteriori chiarimenti.

Considerato che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della percentuale quantificata “rapportando il limite complessivo di spesa … all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti”, con il Provvedimento 11.9.2020, l’Agenzia ha reso noto che la predetta percentuale risulta pari al 15,6423% (derivante dal rapporto € 200.000.000 / € 1.278.578142).
L’ammontare massimo spettante al beneficiario, quindi, è “limitato” a € 9.385 (60.000 x 15,6423%).
In particolare, il bonus in esame, determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute può essere utilizzato in compensazione tramite mod. F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a partire dal 14.9.2020. L’ammontare del credito d’imposta fruibile è consultabile nel proprio “Cassetto fiscale”.

Recentemente, con la Risoluzione 14.9.2020, n. 52/E, la stessa Agenzia ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile nel mod. F24:
6917 ” – “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione –
Nel campo “anno di riferimento” va indicato “2020”.

Esempio 1:
La Alfa srl fino al mese di agosto 2020 ha sostenuto spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di DPI per un importo pari a € 20.000. Il credito d’imposta teoricamente spettante è pari a € 12.000 (20.000 x 60%), ma il credito effettivamente spettante sulla base della predetta percentuale è pari a € 1.877 (12.000 x 15,6423%).

Provvedimento Agenzia Entrate 11.9.2020 • Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2020, n. 52/E •

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