Proroga dei versamenti “rottamazione” e “saldo e stralcio”

Proroga dei versamenti “rottamazione” e “saldo e stralcio”

Sulla G.U. 30.11.2020, n. 297 è stato pubblicato il DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater” contenente “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” al fine di sostenere i settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, volte al contenimento del contagio, adottate con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.
Tra le novità introdotte, in vigore dal 30.11.2020, vi è anche la proroga del versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.
È inoltre prevista la revisione delle disposizioni in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73.

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO
Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto il differimento all’1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.
A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020.
Ora l’art. 4 del Decreto in esame proroga tale ultimo termine all’1.3.2021. Di fatto, entro tale data può essere effettuato il versamento di tutte le rate dei predetti istituti agevolativi in scadenza nel 2020.

N.B. Si rammenta che, come stabilito dal comma 3-bis del citato art. 68, per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia delle predette definizioni (ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.
Rottamazione Rata Scadenza originaria Scadenza prorogata
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter” 3° 31.7.2020 1.3.2021
4° 30.11.2020
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;
• somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 3° 1.6.2020 (*)
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il
(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Saldo e stralcio Rata Scadenza originaria Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:
• hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;
• hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.
(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Il pagamento entro l’1.3.2021non comporta:
• la corresponsione di interessi;
• la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Al nuovo termine dell’1.3.2021 non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni.
Pertanto qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.

REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO
Con la modifica del comma 1-quater dell’art. 19, DPR n. 602/73 ad opera dell’art. 7 del Decreto in esame, è previsto che a seguito della presentazione all’Agente della riscossione della domanda di rateazione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione:
• sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
• non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
• non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Inoltre con l’aggiunta:
• del comma 1-quater 1 è previsto che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;
• del comma 1-quater 2 è previsto che il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l’incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020.
Relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 – 31.12.2021:
• è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
• con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova rateazione del carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.
È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l’apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.
Infine, con la modifica del comma 3-bis del citato art. 68, è riconosciuta la possibilità di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019,si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui agli artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, commi da 4 a 10-quater, DL n. 148/2017 (definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 – “rottamazione” e “rottamazione-bis”).

 

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