La ripresa della notifica degli atti sospesa per COVID-19

La ripresa della notifica degli atti sospesa per COVID-19 e la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con uno specifico Provvedimento, ha fornito una serie di indicazioni agli Uffici per disciplinare la ripresa dell’attività di notifica degli atti sospesa a seguito dell’emergenza COVID-19.
La notifica avverrà seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione degli atti. Tuttavia tale regola è derogata, con conseguente priorità nella notifica:
• nei casi di indifferibilità ed urgenza;
• delle comunicazioni di irregolarità elaborate entro la fine del 2020 riferite alle dichiarazioni 2017 e a quelle elaborate entro la fine del 2021 riferite alle dichiarazioni 2018 per le quali l’Agenzia, al sussistere delle condizioni richieste, invia contestualmente la proposta di definizione agevolata prevista dal c.d. “Decreto Sostegni”.

A seguito dell’emergenza COVID-19, il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha disposto la sospensione della notifica degli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, ecc. nonché degli avvisi bonari / comunicazioni di irregolarità emessi entro il 31.12.2020.
Di fatto la predetta disposizione ha introdotto una “scissione” tra la data di emissione dell’atto, individuata entro il 31.12.2020, e quella di notifica, ammessa oltre il termine ordinario e compresa in uno specifico arco temporale. Di conseguenza, gli atti per i quali il termine di decadenza è scaduto entro il 2020 possono essere notificati successivamente.
La ripresa della notifica di tali atti, inizialmente individuata nel periodo 1.1 – 31.12.2021, è stata poi stabilita dall’1.2.2021 al 31.1.2022 dal DL n. 3/2021 e successivamente fissata dall’1.3.2021 al 28.2.2022 dal DL n. 7/2021.

La circostanza che, in base alla citata previsione, sia consentita la notifica oltre i termini ordinari comporta rilevanti difficoltà nella verifica, da parte del contribuente, del rispetto del termine di emissione dell’atto al fine di accertare che lo stesso non sia successivo al termine di decadenza, con conseguente illegittimità dell’atto (in linea generale la decadenza è collegata alla data di notifica dell’atto, salvo che per gli accertamenti “anticipati”, ossia emessi prima dei 60 giorni dalla consegna del PVC, per i quali rileva la data di emissione).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 6.4.2021, ha fornito agli Uffici le “istruzioni” per la ripresa di tale attività, riconoscendo la priorità di notifica, oltre ai casi di indifferibilità ed urgenza, anche alle comunicazioni di irregolarità che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, possono essere oggetto di definizione agevolata da parte dei soggetti interessati.

NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO, IRROGAZIONE SANZIONI…
L’art. 157, comma 1 del citato DL n. 34/2020 prevede che intervenga nel periodo 1.3.2021 – 28.2.2022 la notifica dei seguenti atti, emessi entro il 31.12.2020, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione (dall’8.3 al 31.5.2020) di cui all’art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, sono scaduti nel periodo 8.3 – 31.12.2020:
• atti di accertamento;
• atti di contestazione;
• atti di irrogazione delle sanzioni;
• atti di recupero dei crediti d’imposta;
• atti di liquidazione;
• atti di rettifica e liquidazione.

Nell’ambito del recente Provvedimento 6.4.2021, l’Agenzia delle Entrate dispone che l’Ufficio:
• notifica i predetti atti
“distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione”.
• Per individuare le tempistiche di notifica, come evidenziato nelle Motivazioni al citato Provvedimento “gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione”;
• può procedere comunque alla notifica, senza tener conto delle disposizioni in esame, in caso di indifferibilità ed urgenza riscontrata successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

NOTIFICA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ / AVVISI BONARI
Per effetto di quanto disposto dai commi 2 e 2-bis del citato art. 157, a decorrere dall’8.3.2020 è stata altresì sospesa la notifica / invio / messa a disposizione dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti) entro il 31.12.2020:
• comunicazioni di irregolarità collegate ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e avvisi bonari collegati ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
• inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010;
• atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011;
• atti di accertamento omesso / tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo dei telefoni cellulari.

La ripresa della notifica di tali atti è stabilita nel periodo 1.3.2021 – 28.2.2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Ora, anche con riferimento agli atti in esame, nel citato Provvedimento 6.4.2021 l’Agenzia specifica che la notifica verrà effettuata secondo le modalità sopra esaminate, ossia con una distribuzione pressochè uniforme e seguendo prioritariamente l’ordine cronologico della relativa emissione.
La notifica secondo tali modalità è derogata e, pertanto, sarà effettuata prioritariamente:
• in caso di indifferibilità ed urgenza riscontrata successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;
• relativamente agli invii delle comunicazioni per le quali l’art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” prevede la possibilità di definizione agevolata.
Trattasi delle comunicazioni di irregolarità di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis:
o elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dal predetto art. 157 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
o elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)

Per tali atti i soggetti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020) riceveranno dall’Agenzia delle Entrate una proposta di definizione riportante l’importo ridotto di quanto dovuto. Di fatto la definizione agevolata “abbuona” le sanzioni. Infatti la definizione si perfeziona con il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento, delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta. Al contribuente è concessa la possibilità di rateizzare quanto dovuto in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, di 20 rate trimestrali di pari importo.

La notifica degli atti nonché delle comunicazioni di irregolarità oggetto di definizione agevolata sarà effettuata “tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020 [non rientranti nel campo di applicazione del citato art. 157], e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti propedeutici al regolare esercizio delle attività di riscossione”;

 

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