Sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (F24)

Definizione dei criteri e delle modalità

Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018

Come noto, il comma 49-ter dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Se all’esito del controllo automatizzato, il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell’Agenzia delle entrate e viene definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.

In specie, i modelli F24 che presentano profili di rischio sono selezionati in base ai seguenti criteri selettivi:

  1. alla tipologia dei debiti pagati;
  2. alla tipologia dei crediti compensati;
  3. alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  4. ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  5. ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  6. al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Se il modello F24 presenta un profilo di rischio, l’Agenzia è tenuta a comunicare al soggetto che ha inviato il modello F24 che la delega di pagamento è stata sospesa. Nella medesima ricevuta, viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento.

Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, dovrà comunicare lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considereranno non eseguiti.

Se, al contrario, in esito alle verifiche effettuate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

  1. in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  2. se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Durante il periodo di sospensione, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.

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