I sostegni per rincaro di energia/gas e spese di consumo

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, che prevede:
• l’estensione di alcune agevolazioni già precedentemente introdotte, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale;
• lo stanziamento di risorse per finanziare contributi volti a mitigare il rincaro di energia elettrica e gas naturale a favore di ETS / ONLUS / OdV / APS / impianti sportivi / cinema / teatri / istituti e luoghi di cultura nonché il “caro carburanti” a favore del settore dell’autotrasporto di merci e di quello dei servizi di trasporto di persone su strada.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”
Sono imprese gasivore i soggetti che:
• operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
• hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
A favore di tali soggetti il credito d’imposta spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Credito d’imposta spettante
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”
Per le imprese non gasivore il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Credito d’imposta spettante
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”
Per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dal Decreto MISE 21.12.2017, l’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Credito d’imposta spettante
Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”
Per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”) il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Credito d’imposta spettante
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA
Qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta sopra esaminati:
• sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023.
L’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:
– la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
– l’apposizione del visto di conformità;
• non operano i limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
• non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e delle “altre spese” deducibili ex art. 109, TUIR;
• sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Per l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta in esame riferiti ai mesi di ottobre e novembre / quarto trimestre devono essere riportati i seguenti codici tributo.
6983 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)
6984 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
6985 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)
6986 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
6987 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, ossia “2022”.
Utilizzo crediti consumi terzo trimestre 2022
Il Decreto in esame in esame proroga (dal 31.12.2022) al 31.3.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA
L’impresa beneficiaria può cedere il credito d’imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

L’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, ad un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.) o un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

COMUNICAZIONE CREDITI AGENZIA ENTRATE
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

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