Erogazioni straordinarie Enasarco Emergenza Covid-19

Emergenza Coronavirus – Erogazioni straordinarie Enasarco

Questa mattina, venerdì 3 aprile, Enasarco ha reso pubblico il nuovo Regolamento delle prestazioni assistenziali 2020 integrato dalle prestazioni straordinarie per la crisi sanitaria da Covid-19 che già da questa sera fino a fine aprile potranno essere richieste dagli iscritti alla Fondazione.

Come abbiamo già avuto modo di condividere il Cda della Fondazione ha deliberato nelle scorse settimane lo stanziamento di 8,4 milioni di euro da destinare a questi contributi straordinari nel rispetto di tutti i particolari e stringenti criteri di sostenibilità del bilancio.

In sintesi i criteri e modalità di erogazioni straordinarie:
Possono inoltrare richiesta: 
  • gli iscritti in attività
  • pensionati in attività.
  • Il richiedente deve avere avuto un reddito per l’anno 2018 non superiore a € 40.000, rilevabile dal modello Unico 2019 (precisamente dalle seguenti caselle: Quadro RN1, casella 1; Quadro LM, casella LM6; Quadro LM, casella LM34.
Le domande saranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità: 
    1. decesso dell’iscritto (€ 8.000)
    2. contagio da Covid-19 dell’iscritto (€ 1.000)
    3. forte diminuzione delle provvigioni (€ 1.000).
I richiedenti che nell’anno 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (ad esempio, lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all’attività svolta in tale anno.
Per gli agenti operanti in forma di società di persone, è considerato il reddito del socio che ha inoltrato la domanda di erogazione straordinaria. 
I contributi per i casi di contagio e di riduzione delle provvigioni sono cumulabili tra loro. Inoltre i contributi saranno assegnati per bandi quadrimestrali e le richieste che non risulteranno beneficiarie dell’erogazione, perché fuori graduatoria rispetto al budget del singolo bando, concorreranno d’ufficio ai bandi successivi.
L’ordine cronologico di arrivo delle domande non ha alcun rilievo poiché l’assegnazione dei contributi sarà effettuata per graduatoria di reddito; pertanto, si raccomanda di evitare l’eccessiva concentrazione di richieste nei primi giorni al fine di evitare code informatiche. Gli iscritti possono presentare la domanda unicamente online, tramite l’area a loro riservata inEnasarco. Nel solo caso di decesso dell’iscritto, i familiari conviventi potranno inviare la domanda tramite PEC al seguente indirizzo: prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it

 

Scarica il Regolamento delle prestazioni assistenziali 2020 pubblicato da Enasarco

Si ricorda sempre per gli agenti di commercio che nella giornata di giovedì 2 aprile è arrivato un importante aggiornamento da parte della Fnaarc nazionale rispetto alla platea degli aventi diritto all’indennità di 600€ di cui all’art. 28 del DL Cura Italia: gli agenti di commercio titolari di pensione Enasarco (ma non INPS) possono procedere con la richiesta del bonus di 600€. La pensione Enasarco, infatti, non rientra tra le incompatibilità dell’indennizzo di cui all’art. 28, diversamente dalla pensione INPS che invece resta causa di esclusione. Dopo aver ottenuto che tra i destinatari dell’indennità venissero ricompresi gli agenti di commercio, a seguito della nostra richiesta di chiarimento e dell’intervento da parte degli uffici centrali di Confcommercio, INPS ha infatti comunicato proprio questo pomeriggio di aver riponderato l’orientamento iniziale escludendo dalle incompatibilità la pensione integrativa Enasarco.

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