Polizze anti catastrofali: proroga all’1 ottobre 2025
Arrivata la tanto attesa proroga per le polizze anti catastrofali
Nella riunione del 28 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che pospone la scadenza (inizialmente fissata al primo aprile) al primo ottobre dell’obbligo di sottoscrivere polizze anti catastrofali per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Per le grandi imprese il termine resta quello originario, ma non si terrà conto, per novanta giorni, dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Il nuovo calendario prevede quindi le seguenti scadenze:
Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025
Medie imprese: 1 ottobre 2025
Grandi imprese: 31 marzo 2025 (senza sanzioni in caso di mancata sottoscrizione)
Medie imprese: 1 ottobre 2025
Grandi imprese: 31 marzo 2025 (senza sanzioni in caso di mancata sottoscrizione)
Una proroga del termine molto attesa che dà più respiro alle imprese che saranno obbligate ad assicurarsi contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Un importante risultato per il mondo delle imprese, ottenuto grazie a un forte lavoro di rappresentanza. Soddisfatta Confcommercio, che anche il 27 marzo, come già fatto il 20 febbraio scorso, Confcommercio era tornata a chiedere “una adeguata proroga di un termine oggettivamente incompatibile con l’assolvimento dell’obbligo sulla scorta di un regolamento attuativo emanato appena lo scorso 27 febbraio e senza che sia stato ancora attivato il portale Ivass per la comparabilità delle offerte assicurative in materia”.
“È giusta la scelta di prorogare il termine per l’obbligo di sottoscrizione delle polizze anti catastrofali da parte delle piccole e medie imprese e di rinviare le sanzioni per le grandi imprese. Resta, comunque, la complessità di un’operazione di sistema che coinvolge circa quattro milioni di imprese che devono potere valutare e scegliere coperture assicurative di particolare complessità. Sarà quindi necessario mettere in campo un tavolo di confronto e monitoraggio permanente e strutturato con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese e delle assicurazioni e dei Ministeri competenti”.
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A proposito del MIMIT, sono arrivati i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’obbligo per le imprese di dotarsi di una polizza catastrofale contro i rischi e i danni da calamità naturali. Il principale riguarda beni mobili e immobili utilizzati dall’impresa ma presi in affitto o leasing. Sul punto il Ministero ha chiarito che l’obbligo di stipula della polizza, quando l’azienda non ha terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma li utilizza per la propria attività di impresa ad altro titolo, come ad esempio in affitto o in leasing, ricade sull’impresa utilizzatrice.
Il Ministero, infatti precisa che la copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è riferita ai beni elencati dall’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Si tratta dei beni impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa, con la sola esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. “Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.” Pertanto, l’imprenditore è tenuto ad assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e che rientrano nelle categorie previste dalla citata normativa, questo anche se non li possiede ma li ha presi in affitto o leasing. L’unica eccezione, come detto, è che tali beni siano già stati assicurati con analoga copertura assicurativa, che può essere stipulata anche da altri soggetti (quindi non direttamente dall’imprenditore).