Abbonamento canone speciale Rai 2021: proroga dei termini grazie a Fipe

Rinnovo abbonamento canone speciale RAI 2021 – Proroga scadenza dei termini grazie all’intervento della Fipe

Il CdA della RAI ha prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza dei termini per il pagamento del canone speciale Tv e radio 2021
Facendo seguito alla lettera circolare n. 70 dell’1 febbraio scorso del Presidente della Fipe Lino Stoppani, si comunica che la RAI ha confermato che il suo CdA, venendo incontro alle richieste formulate dalla Federazione, ha deliberato di prorogare al 31 marzo 2021 la scadenza dei termini per procedere al pagamento del canone senza incorrere nelle penali e sanzioni di legge.
FIPE continua a svolgere la sua azione al fine di ottenere ulteriori agevolazioni in tema di canone RAI, giustificate dalla ridotta attività dei pubblici esercizi nel corso del 2020 e in questo scorcio di inizio anno.
Gli importi del canone non hanno subito nessuna variazione rispetto al 2020 e sono consultabili al seguente link: .
Per quel che concerne le modalità di pagamento, si ricorda che, oltre alle tradizionali modalità di pagamento – bollettini di c/c postale inviati alle imprese dalla RAI prima della scadenza, addebito diretto sul conto corrente bancario c.d. “SEPA”  – è possibile effettuare i pagamenti del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.
Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il call center RAI, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell’Italia la numerazione è +3906-87408198). Occorrerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un link (valido 15 gg). Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

Per tutte le altre informazioni (variazioni, disdette, ecc.) si rinvia al sito della RAI consultabile all’indirizzo riportato sopra.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio; pertanto, i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che hanno la radio ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.

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