Saldi invernali: avvio rinviato, si parte il 7 gennaio 2021

L’inizio dei saldi in Lombardia è stato posticipato al 7 gennaio 2021. Lo ha stabilito una delibera della Giunta regionale approvata nella giornata di mercoledì 23 dicembre. Precedentemente la data individuata era stata il 5 gennaio, ovvero il primo giorno feriale antecedente l’Epifania

“La data di decorrenza dei saldi invernali, in Lombardia, è stata posticipata a giovedì 7 gennaio  2021: i saldi dureranno 60 giorni”. La delibera della Giunta regionale è stata approvata su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli: “Lo spostamento dal 5 al 7 gennaio avviene, sentite le associazioni di rappresentanza, in seguito alla decisione del Governo di rendere ‘zona rossa’ l’intero Paese il 5 e il 6 gennaio con il conseguente divieto di spostamento e di apertura degli esercizi commerciali”.

Resta confermata la possibilità, su tutto il territorio regionale di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi.

In una nota Confcommercio Lombardia ha commentato positivamente la decisione della Regione: “Le restrizioni per l’emergenza Covid introdotte con il decreto Natale del Governo hanno vanificato l’avvio dei saldi in Lombardia previsto per il 5 gennaio, giorno di zona rossa. A Regione Lombardia – che bene ha fatto a intervenire e che ringraziamo – avevamo perciò chiesto di rivedere la data di avvio dei saldi per tutelare l’attività delle imprese e non penalizzarle ulteriormente rispetto alle vendite online”.

Normativa e indicazioni sui saldi

Le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni,

Per quanto riguarda le vendite promozionali, si ricorda che sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I CARTELLI RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINARIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO I COMUNI O I CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.