Voucher, valgono gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Anche per i lavoratori retribuiti con i voucher valgono gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il lavoro occasionale accessorio, ossia quello retribuito con i voucher, o buoni lavoro, prevede comunque obblighi in materia di salute e sicurezza, i medesimi previsti nel caso in cui si assumano dipendenti, se il committente è un’impresa o un professionista: è quanto stabilito dal Testo unico sulla sicurezza.

E’ sufficiente pertanto avere un solo lavoratore pagato con i voucher, perché scattino gli obblighi sulla salute e la sicurezza previsti nel caso in cui si assuma un dipendente. Secondo la legge, difatti, le disposizioni devono essere applicate nei confronti di tutti coloro che svolgono un’attività all’interno dell’azienda (o dello studio professionale), qualunque sia la loro qualifica o il contratto utilizzato. Non importa, dunque, se si tratta di lavoratori dipendenti a tempo determinato o part time, di lavoratori in somministrazione, di apprendisti, stagisti o lavoratori retribuiti con i buoni: ciò che conta è lo svolgimento di un’attività in azienda.

Sono però previste esclusioni da questi adempimenti, per coloro che effettuano, tramite voucher, piccoli lavori domestici a carattere straordinario, comprese le ripetizioni e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (babysitter e badanti).

Gli obblighi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono numerosi e dipendono dal tipo di attività svolta, dalla sede di lavoro e dall’organizzazione e la grandezza dell’azienda.

 

Valutazione dei rischi

 

Un obbligo fondamentale e inderogabile, per il datore di lavoro, è la redazione del cosiddetto Dvr, cioè del documento sulla valutazione dei rischi: in questo documento, il datore, deve “mettere nero su bianco” tutti i rischi presenti in azienda, relativamente alla salute e alla sicurezza. Se certi lavoratori svolgono l’attività anche fuori dall’azienda, i rischi vanno comunque valutati e le misure di sicurezza rispettate: è considerato luogo di lavoro, secondo il Testo unico sulla sicurezza, difatti, qualsiasi luogo in cui si svolge l’attività lavorativa.

Il Dvr deve essere aggiornato periodicamente, ad esempio se cambiano le mansioni o i macchinari utilizzati, o se un lavoratore si trova in condizioni particolari. Per gli appalti, deve essere redatto un particolare Dvr che preveda anche il rischio di interferenza tra lavoratori di aziende diverse (Dvri o Duvri).

 

L’organizzazione della sicurezza in azienda

In ogni azienda, poi, devono essere assegnati dei precisi compiti a diversi soggetti, che sono il medico competente, l’Rspp,  l’addetto al primo soccorso, l’addetto antincendio, l’Rls il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se l’azienda è inferiore ai 15 dipendenti può essere scelto un rappresentante territoriale (Rlst).

I corsi obbligatori per la sicurezza

I lavoratori devono frequentare obbligatoriamente dei corsi in materia di salute e sicurezza: i corsi devono essere rinnovati periodicamente e hanno una durata minima di 8 ore, per le aziende a rischio basso.

 

Dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di fornire i lavoratori di dispositivi di protezione individuale: questi sono differenti secondo le mansioni svolte e l’ambiente di lavoro. Possono essere, ad esempio, scarpe antinfortunistiche, mascherina, cuffia protettiva, etc.

 

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