Assegno familiare per i nuclei senza figli

Da marzo assegno per il nucleo familiare solo per i nuclei senza figli

L’Inps con circolare n. 34 del 28 febbraio c.a., ha fornito istruzioni in merito agli effetti prodotti dall’introduzione dell’Assegno unico, istituito dal D.Lgs. n. 230/2021, sulla disciplina dell’Assegno per il Nucleo Familiare e degli assegni familiari.
L’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 230/2021, ha previsto che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui al D.L. n. 69/1988 e degli assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955.

In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di legge.

A partire dal 1° marzo 2022:
– non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
– continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

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