Assunzioni nelle località a prevalente vocazione turistica

L’accordo per lo sblocco delle assunzioni a tempo determinato nelle località a prevalente vocazione turistica

Si ricorda che nel 2015 Confcommercio Lecco ha sottoscritto un accordo per agevolare l’assunzione di lavoratori a tempo determinato nelle imprese commerciali e dei servizi, nel 2019 è stato sottoscritto a livello nazionale, un verbale di intesa tra Confcommercio Imprese per l’Italia e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil nel quale le Parti:
– hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario;
– hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
Pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell’art. 66 bis nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe, ossia, alla durata del rapporto (art. 19, co. 2); alle limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c)); ai c.d. stop&go (art. 21, co. 2); alle proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, co. 2).
L’accordo riguarda esclusivamente le aziende aderenti all’associazione che applicano e rispettano integralmente il Ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi (TDS) e che operano nella provincia di Lecco.
Sottoscritta con le organizzazioni dei lavoratori Filcams–Cgil, Fisascat–Cisl e Uiltucs, l’intesa segna un momento importante per le relazioni sindacali locali, perché consente alle imprese commerciali di attivare contratti a termine, oltre il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Sempre con riferimento al contratto a tempo determinato, per rispondere alle necessità delle imprese che operano su territori a vocazione turistica, le cui attività sono escluse dalla disciplina legale della stagionalità, sono state individuate delle località a prevalente vocazione turistica, che potranno beneficiare dell’esclusione dalle limitazioni quantitative in materia di contratto a termine, in coerenza con le previsioni legislative vigenti.
In sintesi l’accordo datato 18 giugno 2015 prevede l’applicazione esclusivamente nei confronti dei:
– lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale e/o operativa in provincia di Lecco, che svolgono la loro attività in tale ambito territoriale;
– datori di lavoro come sopra definiti che applicano e rispettano integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (TDS), sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria.
Per queste aziende i contratti di lavoro stipulati per:
– periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
– periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
– periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
– periodi in cui si svolgono le svendite di fine stagione;
– periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in senso ad aziende ad apertura annuale;
prescindono dal numero di lavoratori in organico al 1° gennaio del medesimo anno e non sottostanno ad alcun limite quantitativo, ed inoltre sono esenti dal limite temporale complessivo (all’epoca di 36 mesi).
Inoltre i contratti di lavoro stipulati dalle aziende operanti in alcuni comuni della Provincia di Lecco (vedi elenco di seguito), località ritenute ad alta densità turistica in cui gli esercizi commerciali hanno maggiori necessità di gestire i picchi di lavoro attraverso personale dipendente assunto con contratti a termine, prescindono dal numero di lavoratori in organico al 1° gennaio del medesimo anno e non sottostanno ad alcun limite quantitativo.
Elenco dei comuni rientranti nell’area a cosiddetta vocazione turistica.
Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Erve, Esino Lario, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Monte Marenzo, Montevecchia, Morterone, Oliveto Lario, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Torre dè Busi, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Vestreno.

Ricordiamo che il Datore di Lavoro che intenda usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale.

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