Bonus Natale: come presentare la domanda

Bonus Natale: le novità

Il nuovo decreto amplia la platea dei lavoratori subordinati beneficiari del bonus Natale, infatti a dicembre il trattamento integrativo di 100 euro una tantum potrà essere richiesto da chi ha almeno un figlio a carico, anche se non coniugato.

Il bonus non è né frazionabile né cumulabile, sarà pertanto necessario specificare nella domanda che l’altro genitore non l’abbia richiesto.

L’erogazione può avvenire:

  1. a) tramite il datore di lavoro unitamente alla retribuzione del mese di dicembre, se il lavoratore presenta la relativa richiesta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta il possesso dei requisiti
  2. b) nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata il prossimo anno con riferimento al periodo d’imposta 2024.

Possono fare domanda i lavoratori dipendenti che, con riferimento al periodo d’imposta 2024, siano in possesso dei seguenti requisiti:

– reddito complessivo, percepito tra il 1° gennaio 2024 e il 12 gennaio 2025, non superiore a 28.000 euro;

– coniuge a carico (se esistente) e/o almeno un figlio a carico;

– capienza dell’imposta lorda: IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale spettante (art. 13, comma 1, TUIR).

Nel computo del limite di reddito fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:

– redditi assoggettati a cedolare secca;

– redditi su cui si applica una imposta sostitutiva;

– quota di agevolazione ACE;

– mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

– quota esente dei redditi di ricercatori e impatriati.

Per la determinazione dell’importo del bonus bisogna tener conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024, ovvero in rapporto al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente

Non vi è rilevanza se il lavoratore è full time o part time.

Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la dichiarazione sostitutiva in parola all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, unitamente alle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

Dopo l’erogazione del bonus, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Qualora, infine, il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

rif: decreto Concordato bis (D.L. n. 167/2024)

 


Aggiornamento ottobre

Per percepire l’erogazione del bonus Natale di 100 euro è necessaria la domanda a cura dei lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato con specifici requisiti reddituali e familiari  e con capienza fiscale.

L’erogazione è prevista con la tredicesima mensilità del 2024 ed è stato chiarito che l’indennità una tantum spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l’altro genitore è mancante o non ha riconosciuto il figlio.

Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistanocongiuntamente, le seguenti condizioni:

abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato);

abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;

abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Non possono beneficiare del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.

L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.

Il bonus è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore dipendente, unitamente alla tredicesima mensilità.

A tal fine, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il beneficiario deve attestare, per iscritto, di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, nonché la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la dichiarazione sostitutiva in parola all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, unitamente alle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. Dopo l’erogazione del bonus, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Qualora, infine, il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

rif: Agenzia delle Entrate circolare n. 19 del 2024

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