Consultazioni elettorali 8-9 giugno 2024
Consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno p.v. (permessi)
In vista delle consultazioni elettorali dell’ 8 e 9 giugno p.v. (lo scrutinio per le amministrative avverrà una volta concluso lo spoglio delle Europee, lunedì 10 giugno alle ore 14, mentre gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e il 24 giugno 2024) si ricordano le disposizioni di legge in materia di permessi individuali retribuiti (DPR 361/57 – art. 119, Legge n. 53/90 – art. 11 e n. 69/92 – art.1):
– tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente di seggio, vicepresidente, segretario, scrutatore, o rappresentante di lista o di gruppo di candidati hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, come attività lavorativa. Relativamente ai lavoratori che si siano candidati, si segnala che agli stessi non spetta alcun tipo di permesso per la fase precedente le elezioni;
– per i giorni festivi o non lavorativi, i lavoratori sono compensati con quote giornaliere di retribuzione o, in alternativa, con giornate di riposo compensativo.
Si fa presente che, secondo un orientamento giurisprudenziale, laddove le operazioni elettorali cadano in tutto o in parte di domenica o in altre giornate non lavorative, il lavoratore ha diritto al corrispondente riposo compensativo ovvero alla corresponsione, a carico del datore di lavoro, dell’indennità sostitutiva.
A tal proposito si ricorda che sia nel caso di articolazione dell’orario settimanale su sei giorni che su cinque, il sabato non dà diritto al recupero in quanto il diritto al riposo compensativo o al pagamento, in alternativa, della quota retributiva, spetta per legge per i giorni festivi o non lavorativi mentre il sabato è considerata, come previsto dal CCNL Terziario, “giornata lavorativa a zero ore”.
Si precisa, inoltre, che, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
Per quanto concerne gli adempimenti posti a carico del lavoratore, questi è tenuto a preavvisare con congruo anticipo il datore di lavoro in merito alla necessità di fruire del c.d. permesso elettorale.
Da ultimo, occorre specificare che, al termine delle operazioni di voto e scrutinio, il lavoratore deve produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche una dichiarazione, firmata dal Presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura; per i lavoratori che assolvano l’incarico di Presidente, la certificazione potrà essere vistata dal Vice-Presidente.
La documentazione da produrre al rientro in azienda differisce in base al ruolo svolto dal lavoratore:
– per scrutatori e segretari è richiesta la nomina del Comune o del presidente di seggio se non consegnata in precedenza, e la dichiarazione successiva a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell’orario di inizio e fine delle operazioni alle urne;
– per i presidenti di seggio è richiesto il decreto di nomina e una dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio e fine delle operazioni presso il seggio;
– ai rappresentanti di lista si chiede il certificato, firmato dal presidente e vistato dal vicepresidente di seggio che attesti lo svolgimento dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di inizio e fine presenza al seggio.