Controllo a distanza con impianti audiovisivi: i provvedimenti autorizzativi

I provvedimenti autorizzativi per il controllo a distanza con impianti audiovisivi: videosorveglianza, telecamere, ma anche telefoni, pc e badge, ma solo previa informazione dei lavoratori.

Nello specifico non serve l’autorizzazione per telefoni, pc e badge, ma i dati non potranno essere utilizzati senza prima aver informato i lavoratori.

Ricordiamo che prima di installare sistemi audiovisivi (telecamere) per effettuare dei controlli sul luogo di lavoro è necessario ottenere preventivamente un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), oppure con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o con le associazioni comparativamente più rappresentative, in caso di aziende con sedi in diverse provincie/regioni o, ancora, con il Ministero del Lavoro o sue delegazioni.

Attenzione però, il datore di lavoro deve usare l’impianto installato e autorizzato, a fronte di adeguata informazione ai lavoratori delle modalità d’uso degli strumenti lui affidati e delle modalità di effettuazione dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (privacy). Queste regole si applicano ogni volta che il datore di lavoro svolge attività di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo e distruzione di dati personali.

Ricordiamo comunque che il datore di lavoro non può effettuare controlli in maniera indiscriminata, ogni forma di controllo deve, infatti, essere lecita, trasparente e riferita all’ambito lavorativo.

L’INL, ha inoltre fornito indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

In tali ipotesi, li dove gli impianti/strumenti siano stati installati osservando le procedure previste (accordo collettivo o autorizzazione) e non si verifichino mutamenti dei presupposti legittimanti il loro utilizzo (esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale), o delle loro modalità di funzionamento, non è necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, ma è sufficiente che il titolare subentrante:
 comunichi gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio dell’ITL che lo ha rilasciato;
 dichiari che, con il cambio di titolarità, non vi sono stati mutamenti dei presupposti legittimanti il suo rilascio e delle modalità di uso degli impianti/strumenti.

In caso contrario, il titolare subentrante dovrà avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970.

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