Cure termali: previsti appositi permessi dal lavoro

In caso di malattie che richiedono cure termali il dipendente può usufruire di appositi permessi anche al di fuori delle ferie. Esiste un’apposita disciplina che individua i permessi dal lavoro per cure termali quando queste siano indispensabili per la guarigione.
Il lavoratore può usufruire di permessi per cure termali solo se necessarie per la terapia o la riabilitazione della propria malattia. Tale necessità deve essere certificata dal medico il quale deve ritenere determinante un tempestivo trattamento termale, anche in associazione con altri mezzi di cura.
L’assenza per cure termali è equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico Inps e/o del datore di lavoro, a seconda del contratto di lavoro.
Le cure termali possono essere effettuate solo in relazione a malattie espressamente individuate da un decreto ministeriale.
Inps e Inail riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali le prestazioni economiche accessorie solo al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie.
I periodi di cure, per essere retribuiti, non possono superare i 15 giorni l’anno e tra i periodi concessi a qualsiasi titolo per le cure termali e le ferie annuali deve trascorrere un intervallo di almeno 15 giorni
Si ricorda che non sono indennizzabili i primi 3 giorni (carenza) ed i giorni in cui le cure non risultano effettivamente realizzate giorni di viaggio.

Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve:
* presentare alla Asl di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro 5 giorni dal rilascio;
* sottoporsi alla visita del medico specialista dell’ASL, che rilascia l’autorizzazione in presenza di una delle malattie previste dalla legge quando giudichi la cura termale:
– necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi;
– più utile ed efficace se non rinviata fino alle ferie o ai congedi ordinari;
– da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni;
* comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;
* farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, ai sensi della contrattazione collettiva, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, oppure non residua nell’anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;
* inviare all’Inps (se ente erogatore dell’indennità di malattia) entro 2 giorni dall’inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, le copie della proposta-richiesta del medico curante e della dichiarazione del datore di lavoro;
* inviare al datore di lavoro, sempre entro 2 giorni dall’inizio delle cure, copia della documentazione in possesso;
* effettuare le cure prescritte senza interruzioni (salvo per le giornate di chiusura dello stabilimento termale e per quelle di documentata forza maggiore) presso uno stabilimento termale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
* inviare all’inps (se ente erogatore dell’indennità) e al datore di lavoro, al termine delle cure, l’apposito modello compilato dallo stabilimento termale.
Per poter fruire delle cure idrotermali in un periodo non coincidente con quello delle ferie è necessario che il certificato medico contenga, oltre all’indicazione della patologia riscontrata, una motivazione, anche sintetica, relativa sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia alla ragione della loro opportuna tempestività ai fini dell’efficacia delle stesse (Cass. 27 novembre 2001 n. 14957).
Il certificato medico che autorizza il trattamento termale deve contenere sia la motivazione relativa alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia la ragione della loro opportuna tempestività ai fini dell’efficacia delle stesse.
L’impossibilità di poter fruire di ferie o di congedi ordinari è invece attestata dal datore di lavoro. Lo stesso datore di lavoro può peraltro decidere di anticipare il periodo di godimento delle ferie del lavoratore; in questa eventualità spetta allo stesso lavoratore la dimostrazione della incompatibilità dell’esecuzione delle cure termali con la fruizione del periodo di ferie.
Nel rispetto del requisito di urgenza e di indifferibilità delle cure richieste, l’accesso alle prestazioni deve avere inizio entro 30 giorni dalla sua prescrizione.

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