Decreto trasparenza: nuovi obblighi per tutte le aziende

Decreto trasparenza – Nuovi obblighi 

Con il Decreto Trasparenza, che è l’attuazione della Direttiva UE 1152/2019 e riguarda, le “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, tutti i dipendenti devono essere informati, per iscritto, sugli elementi principali del rapporto di lavoro e del contratto individuale, collettivo e aziendale applicato.
Le informazioni devono essere fornite per iscritto, anche in formato elettronico, e l’azienda deve conservare la copia della dichiarazione di ricezione per almeno 5 anni.
Alcuni degli elementi che la comunicazione deve contenere sono:
l’identità delle parti; il luogo di lavoro; l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti; la data di inizio del rapporto e il termine, se apposto; la durata del periodo di prova, se previsto; l’importo iniziale della retribuzione, con l’indicazione precisa di tutti gli elementi costitutivi, e la previsione del periodo e delle modalità di pagamento; la durata dei congedi e sulle modalità di fruizione, la durata delle ferie; la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore, e la organizzazione dei turni e dell’orario di lavoro.
L’accertamento della irregolarità comporta una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Secondo l’INL, in virtù dei principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori, anche i dipendenti già assunti possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.

Campo di applicazione
Il decreto trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro.

Modalità di comunicazione delle informazioni
I nuovi adempimenti informativi potranno essere assolti anche tramite una comunicazione in formato “elettronico” (ad es. e-mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc.) avendo cura, tuttavia, di specificare che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”.

Modifiche al D.Lgs. n. 152/1997
Il lavoratore, con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, viene informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.).
La relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Termini per la consegna delle informazioni

L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
-del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
-della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Le informazioni, eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Alcune informazioni – ossia quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere g), i), l), m), q) e r) del D.Lgs. n. 152/1997 – possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell’obbligo.

Trattamento sanzionatorio

Qualora il lavoratore denunci il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di trasparenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Prestazione di lavoro all’estero

In caso di prestazioni di lavoro all’estero, come quelle rese, ad esempio, in regime di distacco transnazionale e per i lavoratori inviati in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonché ulteriori e più specifiche informazioni.

Modifiche degli elementi informativi

Il datore di lavoro e il committente devono comunicare al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli:
1 – Informazioni sul rapporto di lavoro
1-bis – Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
2 – Prestazioni di lavoro all’estero

che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
In mancanza di tale comunicazione, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

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